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19
Gen
2012 |
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CONVEGNO
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07
Set
2011 |
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CORSO DI FORMAZIONE
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
GESTORE DI BENI IMMOBILI
OBBIETTIVI
L'obiettivo del corso è quello di contribuire alla formazione di una nuova figura professionale nel settore immobiliare e condominiale, pronta ad affrontare le nuove sfide del mercato in continua evoluzione, attraverso un percorso articolato, che associa t...
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21
Ago
2011 |
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Il Mapi in ottemeperanza dei suoi fini statutari mirati alla divulgazione delle tematiche immobiliari e condominiali specialmente alle nuove generazioni, in uno con la divulgazione dell'uso delle tecnologie informatiche e multimediali, lancia una compagana di sensibilizzazione mirata alle promozione della formazione on line. Il Mapi intende spiegare i vantaggi dei nuovi metodi formativi che attraverso l'ausilio di mezzi tecnologi, con costi limitati, consentono percosri formativi di elevato livello qualitativo.
VANTAGGI OFFERTI DA UN CORSO ON LINE DI A...
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16
Ago
2011 |
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In caso di mancata formazione della volonta' assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari a porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo, non puo' essere ipotizzata alcuna responsabilita' dell'amministratore per non aver attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilita' in capo ai singoli condomini.
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10
Giu
2011 |
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Nel mese di Giugno del corrente anno è stato inaugurato nel Comune di Verona il primo centro di consulenza e formazione in materia condominiale ed immobiliare gestito dal Mapi. Il Mapi, Movimento Amministratori e Proprietari d'Immobili – afferma Gerardo Michele Martino responsabile dell’associazione - è un ente senza scopo di lucro che opera nel campo della promozione e divulgazione delle problematiche inerenti l'amministrazione condominiale, ed immobiliare in genere, attivo sull’intero territorio nazionale. Il tutto mediante Centri di Formazione e Consulenza, finalizzati a divulgare e for...
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La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?
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