|
La solidarietà passiva di una obbligazione, esige la sussistenza, non solo, della pluralità dei debitori e della identica causa, ma, altresì della indivisibilità della prestazione comune, in mancanza di quest'ultimo requisito ed in difetto di espressa disposizione di Legge prevale la intrinseca parziarietà dell'obbligazione. Considerato, che, l'obbligazioni di somme di danaro ascritte a tutti i condomini possono ritenersi divisibili e, che, la solidarietà delle obbligazioni condominiali non è contemplata da nessuna norma specifica di Legge, considerato, altresì, che, il condominio quale ente di gestione , non è titolare di potrimonio autonomo e la titolarità dei diritti sulle cose comuni fa capo ai singoli condomini secono la quota parte di proprietà. Si può indicare, che, la responsabilità dei condomini in relazione alle obbligazioni condominiali è governata dal criterio della parziarietà. Pertanto, i condomini rispondono delle obbligazioni condominiali esclusivamente in porporzione alle rispettive quote. Il creditore conseguita nel processo la condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condomini, potrà procedere all'esecuzione individualmente nei confronti dei singoli secondo le quote di ciascuno.
COMMENTO ALLA SENTENZA La Vicenda prende avvio da un decereto ingiuntivo di pagamento ottenuto da un impresa per la somma residua dovuta per lavori di manutenzione. Il decreto emesso sia nei confronti del condominio che di altri condomini è stato revocato per l'opposizione di alcuni condomini che avevano già onorato la propria quota parte del debito, e per altre motivazioni. La Cassazione ha confermato l'indirizzo delle Corti di merito. La Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, elimina di fatto una garanzia dei creditori condominiali, la solidarietà passiva delle obbligazioni del condominio. All'esito del presente indirizzo, il condomino che ha saldato la sua quota millesimale del debito nei confronti di un terzo potrà sentirsi al riparo da eventuali responsabilità, per l'inadempimento di altri condomini del fabbricato. Se tale principio appare rispondere a criteri di giustizia sostanziale, renderà estremamente complicato da parte dei terzi creditori del condominio il recupero dei crediti, obbligando, di fatto, ad una parecellizzazione delle azioni esecutive da avviarsi nei confronti dei singoli condomini, da parte dei creditori, con una moltiplicarsi dei costi per il creditore medesimo. Consideriamo cosa vorrà dire per un creditore recuperare una somma di danaro in un supecondominio, costrinegendolo ad una miriade di azioni esecutive nei confronti dei singoli condomini. Altro discorso, sarà poi considerare come ripartire la spesa nei condomini sprovvisti di tabelle millesimali, come farà il creditore a conoscere la quota parte di ciascun condomino. O meglio come farà il creditore a conoscere, senza la collaborazione dell'amministratore il nome dei singoli condomini e le rispettive quote condominali. La Sentenza indicata sembra implica una serie di problematiche di difficile soluzione.
|