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13
Set
2008 |
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Il condomino, che, con una o pił missive indirizzate anche agli altri condomini, critica aspramente l'attivitą dell'amministratore del Condominio non commette nč il reato di ingiuria, nč tantomeno il reato di diffamazione. Ritenendo, che, egli esreciti legittimamente il diritto di critica regolato dall'articolo 51 del Codice Penale. Diritto, che, prevede, anche, l'uso di frasi dure, ma legittimamente esercitato, poichč č facoltą di ciascun condomino controllare i comportamenti dell'amministratore e denunciare le eventuali irregolarita' nella gestione. Il tutto, se le critiche non contemplino una aggressione alla sfera morale della persona dell' amministratore, ma esclusivamente una censura alle attivita' svolte nell'esercizio della propria funzione.
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La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, puņ approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?
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