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08
Set
2008 |
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Dopo 16 giorni la Cassazione ha ribaltato tutto quanto detto in precedenza, con la Sentenza 14813/2008, i Giudici hanno confermato quanto fatto dal Giudice di Pace di Roma: «in quanto non viene chiarito perché nella specie dovrebbe essere derogato il principio generale di cui all'articolo 1292 del Codice civile secondo il quale la solidarietà si presume nel caso di pluralità di debitori». La seconda sezione ha chiarito, che, il condominio esiste per la sola presenza di un edificio con proprietà per piani orizzontali e parti comuni, ed il pagamento delle quote non potrà mai rifiutarsi adducendo l'inesistenza dell'approvazione di un regolamento di condominio della sua eventuale validità, o l'inesistenza di tabelle millesimali.
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La Corte di Cassazione ha ribadito che i condomini rispondono delle obbligazioni condominiali esclusivamente in porporzione alle rispettive quote. E' giusto?
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