News
Eventi
Giurisprudenza
Studi
Links
Modulistica
User:
Password:




12
Set
2008
L'impugnativa di una delibera per erronea ripartizione delle spese, perche' attuata non alla stregua delle tabelle vigenti ovvero attraverso una estemporanea modifica delle stesse approvata a maggioranza dall'assemblea,non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella. La quale deve obbligatoriamente realizzarsi, con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria, di conseguenza, non appare necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.
Commenta l'articolo
Pdf
Amministratori certificati Mapi
Scarica lo Statuto Confiac
La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?

PARTECIPA AL SONDAGGIO!
Cerca: