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12
Set
2008 |
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L'impugnativa di una delibera per erronea ripartizione delle spese, perche' attuata non alla stregua delle tabelle vigenti ovvero attraverso una estemporanea modifica delle stesse approvata a maggioranza dall'assemblea,non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella. La quale deve obbligatoriamente realizzarsi, con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell'autorità giudiziaria, di conseguenza, non appare necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.
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La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?
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