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30
Ott
2008 |
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Viola i principi generali del condominio, l'assemblea che dispone a carico di un condomino il pagamento di una spesa sostenuta dal condominio per la prestazione professionale fornita da un legale icaricato dal medesimo condominio di agire contro il condomino indempiente, il quale ha provveduto al pagamento al ricevimento dell'invito del legale. La delibera è da considerarsi radicalmente nulla, in accoglimento di principi già espressi dalla Suprema Corte, secondo cui: "E' affetta da nullita' - e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'articolo 1137 c.c., la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza, e detta nullita', a norma dell'articolo 1421 c.c., puo' essere fatta valere dallo stesso condomino che abbia partecipato all'assemblea ancorche' abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione" (Cass. 1994 n. 3946). Poichè la deliberazione assembleare che ha computato a carico di un singolo condomino le spese sostenute per la procedura giudiziale del recupero delle somme dovute, va valutata contraria ai principi informatori della materia, secondo cui le spese fanno carico ai singoli condomini solo se a questi riferibili. Nel caso controverso non vi fu alcuna assunzione di tale obbligazione da parte del condomino, ne' l'addebito della spesa puo' essere operato in carenza di titolo e senza una decisione giudiziale sul punto.
COMMENTO ALLA SENTENZA Il problema riguarda le coś dette “spese personali” ovvero le spese addebitabili a fatto personale dei singoli condomini, ma contestate da questi ultimi. La Cassazione conferma il principio secondo cui qualora, l’amministratore sostenga delle spese nell’interesse del condominio, anche, qualora detti costi siano imputabili ai singoli conḍmini, devono rimanere a carico della comunità condominiale, salvo azione di rivalsa nei confronti del singolo condomino.
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La Corte di Cassazione ha ribadito che i condomini rispondono delle obbligazioni condominiali esclusivamente in porporzione alle rispettive quote. E' giusto?
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