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30
Ott
2008
Per dare corso ad una corretta gestione del condominio, l'amministratore ha diritto di riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato. Va ritenuto erroneo il principio secondo cui il bilancio preventivo sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto l'esercizio cui esso si riferisce; tale principio, se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri - e, quindi, inciderebbe sulla possibilita' stessa di gestione del condominio - per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e l'approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell'assemblea.

COMMENTO ALLA SENTENZA
La Corte di Cassazione ha confermato il principio, secondo cui, l'amministratore ha sempre diritto a riscuotere le quote condominiali in base al preventivo di spesa regolarmnte approvato dall'assemblea dei condomini, a prescindere dall'approvazione del relativo consuntivo. Anche al fine di consentire una corretta gestione dei beni comuni.
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Amministratori certificati Mapi
La Corte di Cassazione ha ribadito che i condomini rispondono delle obbligazioni condominiali esclusivamente in porporzione alle rispettive quote. E' giusto?

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