|
|
|
30
Ott
2008 |
| |
Per dare corso ad una corretta gestione del condominio, l'amministratore ha diritto di riscuotere le quote degli oneri in forza di un bilancio preventivo, sino a quando questo non sia sostituito dal consuntivo regolarmente approvato. Va ritenuto erroneo il principio secondo cui il bilancio preventivo sarebbe azionabile sino a che non sia scaduto l'esercizio cui esso si riferisce; tale principio, se applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri - e, quindi, inciderebbe sulla possibilita' stessa di gestione del condominio - per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e l'approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell'assemblea.
COMMENTO ALLA SENTENZA La Corte di Cassazione ha confermato il principio, secondo cui, l'amministratore ha sempre diritto a riscuotere le quote condominiali in base al preventivo di spesa regolarmnte approvato dall'assemblea dei condomini, a prescindere dall'approvazione del relativo consuntivo. Anche al fine di consentire una corretta gestione dei beni comuni.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, puņ approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?
PARTECIPA AL SONDAGGIO! |
|
 |
|
|
|
|
|