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30
Ott
2009 |
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"Conclusivamente, deve affermarsi il principio per cui, con riguardo alle spese, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cose comuni, che l'amministratore abbia effettuato senza preventiva approvazione del relativo progetto, l'assemblea ben puo' riconoscerne vantaggiosa l'opera, ancorche' non indifferibile ed urgente, ed approvarne la relativa spesa, purche' oggettivamente utile per il condominio e non voluttuaria ne' gravosa, restando la preventiva formale deliberazione di esecuzione dell'opera utilmente surrogata dall'approvazione del consuntivo della stessa e dalla conseguente ripartizione del relativo importo tra i condomini".
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La Corte di Cassazione ha ribadito che i condomini rispondono delle obbligazioni condominiali esclusivamente in porporzione alle rispettive quote. E' giusto?
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