News
Eventi
Giurisprudenza
Studi
Links
Modulistica
User:
Password:




16
Ago
2011
In caso di mancata formazione della volonta' assembleare e di omesso stanziamento di fondi necessari a porre rimedio al degrado che da luogo al pericolo, non puo' essere ipotizzata alcuna responsabilita' dell'amministratore per non aver attuato interventi che non era in suo materiale potere adottare e per la realizzazione dei quali non aveva le necessarie provviste, ricadendo in siffatta situazione la responsabilita' in capo ai singoli condomini.

COMMENTO ALLA SENTENZA
La Cassazione conferma l'indirizzo espresso in precedenti pronunciamenti, secondo cui le competenze dell'amministratore di condominio si limitano alla gestione delle parti comnuni, indi nssun addebito diretto può essere ipotizzato a suo carico, per il retao previsto dall'articolo 677 del Codice Penale, se questi non trova la collaborazione dei condomini nel deliberare lavori e stanziare fondi per realizzarli.
Commenta l'articolo
Pdf
Amministratori certificati Mapi
Scarica lo Statuto Confiac
La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?

PARTECIPA AL SONDAGGIO!
Cerca: