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Corte di Cassazione Sezione 2 Civile Sentenza del 31 agosto 2005, n. 17563
Integrale
CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRATTO DI APPALTO - OBBLIGO SOLIDALE DEI CONDOMINI VERSO L'APPALTATORE - SUSSISTE - APPALTATORE CONTEMPORANEAMENTE CONDOMINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo Mensitieri - Presidente
Dott. Vincenzo Colarusso - Consigliere
Dott. Massimo Oddo - Consigliere Relatore
Dott. Giovanna Scherillo - Consigliere
Dott. Luigi Piccialli - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto l'1 ottobre 2002 da:
Ga. To. - rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall'Avvocato Fe. Si., unitamente al quale è elettivamente domiciliato in Ro., alla Via An., n. 29, presso l'Avvocato Fa. Pa.;
ricorrente
contro
Ca. Ci. - elettivamente domiciliata in Ca. di St., al Viale Eu., n. 34, presso l'Avvocato Ma. Bo.;
intimata
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1423 del 4 luglio 2001;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 giugno 2005 dal Consigliere Relatore Dott. Massimo Oddo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ignazio Giovanni Patrone, che ha concluso per la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ga. To., condomino del fabbricato alla Via S. Ca., n. 18, di Ca. di St., premesso che su incarico degli altri due condomini, Ca. Ci. ed An. Ma., la sua impresa edile aveva eseguito degli urgenti lavori all'impianto fognario, alla facciata ed alla scala dello stabile, nonché alcune opere interne commissionate da Ca. Ci., e che quest'ultima non aveva provveduto a corrispondere la quota da lei dovuta di un terzo del costo dei lavori, con atto notificato il 26 settembre 1996 convenne Ca. Ci. davanti al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia e ne domandò la condanna al pagamento di £ 3.169.431.
Resistette Ca. Ci. e chiese il rigetto della domanda perché il terreno di sua proprietà non era servito dall'impianto fognario interessato dai lavori, e, in via riconvenzionale la condanna di Ga. To. al risarcimento dei danni che nel corso della loro esecuzione erano stati cagionati a beni e/o merci in esso custoditi.
Il Giudice di Pace con sentenza del 30 agosto 1998 accolse interamente la domanda dell'attore e condannò la convenuta al pagamento delle spese del giudizio, rigettando la domanda riconvenzionale e la decisione, appellata da Ca. Ci., venne riformata il 4 luglio 2001 dal Tribunale di Torre Annunziata, che, all'esito di C.T.U., accolse parzialmente il gravame e ridusse a £ 532.000 la somma dovuta dalla convenuta, compensando tra le parti le spese del giudizio di secondo grado.
Osservò il Giudice di secondo grado che:
a) non era fondata l'eccezione dell'appellato di difetto del contraddittorio per la mancata partecipazione al giudizio degli altri condomini "sia perché in astratti non si tratta di litisconsorzio necessario, sia perché Ga. To. innanzi al Giudice di I grado aveva evocato a Ca. Ci. onde sentirla condannare al pagamento della sua parte dei lavori, sebbene non quantificata in concreto, nel senso che non è stata fornita la prova del patto di divisione dei lavori tra i 3 condomini";
b) non poteva essere accolta "l'eccezione di decadenza dalla denuncia di vizi delle opere in quanto a sua volta sollevata solo in grado di appello";
c) era incontestata tra le pani la pattuizione e l'effettuazione da parte della ditta Ga. To. di lavori interessanti il condominio e, sulla base della C.T.U., era equo attribuire ad essi "il valore di £ 4.787.700";
d) considerata la minore superficie abitabile dello "appartamento" di Ca. Ci., esattamente il C.T.U. aveva determinato l'onere su di lei gravante "in meno di 1/3 della somma totale, ovvero £ 532.000", oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
e) Ca. Ci. non aveva provato la distruzione od il deterioramento di beni o/o merci esistenti nel suo "quartino" per infiltrazioni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori.
Ga. To. è ricorso con tre motivi per la cassazione della sentenza e l'intimata Ca. Ci. non ha resistito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 349, c.p.c., in riferimento agli artt. 1655 e/o 2222, c.c., nonché degli artt. 1292 e 1294, c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che la convenuta, in quanto committente unitamente all'altra condomina dei lavori a lui appaltati, sarebbe stata obbligata in solido al pagamento dell'intero corrispettivo, di cui egli aveva chiesto, invece, il rimborso della sola quota di 1/3, e che l'applicazione dei criteri di ripartizione della spesa, dettati in tema di condominio dall'art. 1123, c.c., oltre ad essere stata da lei inammissibilmente chiesta solo nel secondo grado del giudizio, avrebbe imposto la partecipazione al processo anche dell'altra condomina.
Il motivo è fondato.
Costituisce obbligazione solidale dei committenti, a norma dell'art. 1294, c.c., quella del pagamento del corrispettivo di un appalto da loro congiuntamente conferito e, conseguentemente, premessa la stipulazione di un contratto tra i condomini e l'attore per l'effettuazione di lavori interessanti il fabbricato comune e la mancata determinazione del corrispettivo, costituiva, da un lato, un argomento privo di rilievo l'assunto della mancanza della prova di un patto di divisione tra i condomini e, dall'altro, atteneva al rapporto interno tra i condomini, non opponibile all'appaltatore, ancorché condomino, la misura entro la quale la spesa per l'esecuzione dei lavori appaltati avrebbe dovuto essere ripartita tra i proprietari delle singole unità immobiliari.
Né soccorreva a ridurre la pretesa dell'appaltatore, rivestente anche la qualità di condomino, l'ipotizzabilità di una compensazione giudiziale tra il credito da lui vantato e quello nei suoi confronti della condomina che avesse corrisposto per i lavori una somma maggiore di quella dovuta in relazione al valore della sua proprietà individuale, giacché la compensazione avrebbe dovuto formare oggetto di una specifica eccezione, che andava proposta, a pena di decadenza, in primo grado e non poteva essere surrogata dalla prospettazione per la prima volta in grado di appello della questione costituita dalla violazione dell'art. 1123, c.c..
Con il secondo motivo, dolendosi della violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 345, c.p.c., e del principio della c.d. contestazione, nonché dell'omessa e/o insufficiente motivazione, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere esaminato ed accolto, disattendendo le contestazioni dai lui mosse, il motivo di gravame della condomina che atteneva alla quantificazione dei lavori, benché la convenuta in primo grado non avesse mai contestato l'entità degli stessi e la determinazione del costo, essendosi limitata a sostenere che non era tenuta al loro pagamento in quanto non avevano interessato la sua proprietà.
Il motivo è fondato.
Dall'esame degli atti, consentito in sede di legittimità dalla natura processuale di uno dei vizi denunciati, emerge che, al pari della domanda di determinazione del corrispettivo dovuto secondo i criteri dettati dall'art. 1123, c.c., anche la questione relativa alla misura dei lavori pattuiti ed eseguiti dall'attore non era stata introdotta nel primo grado di giudizio, avendo la convenuta in esso chiesto il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti in base al solo assunto che l'impianto fognario riparato non era al servizio del suo terranno e che nel corso dell'esecuzione aveva subito dei danni che dovevano essere risarciti.
Costituiva, dunque, una eccezione nuova, inammissibile in appello ex art. 345, c.p.c. (nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990), quella che, lamentando l'effettuazione della valutazione dei lavori soltanto sulla base dei computi presentati dall'attore e la mancata prova dell'entità del credito, aveva introdotto nel processo, senza attingere alla ratio della decisione di primo grado, che aveva fatto riferimento alle risultanze di conteggi redatti dal direttore dei lavori e alle nozioni di comune esperienza in tema di costi correnti di materiali e di mano d'opera, un nuovo tema di indagine e di decisione, ampliando l'ambito ed i termini della controversia ed inducendo sul punto anche all'espletamento di una C.T.U..
Alla fondatezza del secondo motivo segue l'assorbimento del terzo, con il quale il ricorrente, dolendosi della violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116, c.p.c., nonché dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta che la condivisione della C.T.U. da parte della sentenza, avrebbe comportato l'omessa pronuncia sulla sua domanda di pagamento del corrispettivo anche dei lavori concernenti la facciata dell'edificio.
Alla fondatezza del primo e del secondo motivo seguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Napoli.
P.Q.M.
Accoglie il primo e secondo motivo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli.
Riferimenti:
COMMENTO ALLA SENTENZA Cassazione: quale responsabilità civile del Condominio verso i terzi?
Con la recentissima sentenza n. 17563 del 31 Agosto 2005 la Suprema Corte di Cassazione dà ampio spazio a quella parte del c.c. concernente il Condominio negli edifici ed, in particolare, al tema della responsabilità civile nei confronti dei terzi a seguito delle obbligazioni contratte dal medesimo per eseguire lavori nello stabile di comune proprietà.
La Suprema Corte si sofferma principalmente su 3 punti fondamentali:
1. Contratto d’appalto ex art .1655 c.c.: “ L’appalto è il contratto con il quale una parte assume con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio dietro corrispettivo in danaro”:il c.c., quindi, definisce l’appalto come un contratto tipico di risultato ad effetti giuridici obbligatori, poiché da esso nascono, a carico dell’ appaltatore (in tal caso condomino),l’obbligazione ad eseguire un’opera od un servizio e, a carico del committente (in questo caso il Condominio), quella di pagare il corrispettivo pattuito. E’ altresì un contratto commutativo, dato che in esso è sempre determinata (o perlomeno è determinabile) l’entità obiettiva delle rispettive prestazioni in base a criteri oggettivi prestabiliti e non in funzione di fatti futuri ed incerti.
Parliamo qui di entità certa della prestazione, ma non del valore economico della stessa; ne consegue da ciò che, indipendentemente dalla determinazione in concreto della quantificazione dei lavori, sussiste comunque una responsabilità civile del committente (Condominio) verso l’appaltatore (condomino) per determinazione contrattuale.
2.Domande ed eccezioni nuove ex art. 345 c.p.c.(I comma): “ Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio”.
La norma del codice enuncia un principio essenziale: il giudice d’appello non può giudicare su una domanda del tutto nuova che non abbia formato oggetto del giudizio di primo grado, soltanto perché essa trova fondamento in una norma di diritto positivo sopraggiunta nel corso del giudizio.
Ne consegue che la convenuta (nel caso in questione condomina), obbligata al pagamento del corrispettivo per i lavori eseguiti nel fabbricato comune in virtù del citato art. 1655 c.c., avendo contestato nel solo giudizio di primo grado il deterioramento dei beni esistenti nel suo terreno di proprietà per infiltrazioni derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori eseguiti dall’appaltatore, non può proporre in giudizio d’appello questioni relative alla determinazione e quantificazione concreta dei lavori medesimi poiché eccezioni nuove inammissibili ai sensi dell’ art. 345 c.p.c., e quindi infondate. Divieto di proposizione di domande nuove in appello non derogabile neppure in caso di sopravvenienza della norma che possa attribuire fondamento alla domanda.
3. Nozione di solidarietà ex art. 1292 c.c.: “ L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori”. Norma letta in combinato con l’art. 1294 c.c. sulla Solidarietà tra i condebitori: “ Tutti i condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente” .
Le norme sono chiare: parlano entrambe di Responsabilità solidale: ciò significa che in ipotesi come questa di più condebitori (in tal caso due condomini), solidali verso un unico creditore (appaltatore anch’egli condomino), si configura una sorta di pluralità di rapporti giuridici di credito-debito tra loro distinti ed autonomi, correnti tra il creditore ed ogni singolo debitore solidale ed aventi in comune soltanto l’oggetto della prestazione, di tal che il creditore ha facoltà, ex art. 1292 c.c., di scegliere il condebitore solidale cui chiedere l’integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui al 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato separatamente e per l’intero credito.
Premessa dunque la stipulazione di un contratto tra il Condominio(committente) ed il condomino(appaltatore) ad eseguire lavori nello stabile comune, ne deriva la naturale corresponsabilità contrattuale dei condomini(condebitori) al pagamento dell’intero corrispettivo, a prescindere dalla concreta divisione dello stesso tra i condomini medesimi, in quanto il patto tra loro concordato di ripartizione della spesa secondo i rispettivi millesimi di proprietà o in relazione ad altri criteri ai sensi dell’art. 1123 c.c., ha rilevanza puramente interna e non è opponibile in alcun caso all’appaltatore, ancorché condomino, il quale potrà rivolgersi anche verso uno solo dei condebitori per adempimento dell’ intero credito.
Va altresì precisato che la responsabilità civile solidale non implica litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c, ossìa la responsabilità, dinnanzi al creditore, di ciascuno degli obbligati per l’intero e, di conseguenza, non dà mai luogo a quella situazione di diritto sostanziale che renderebbe “inutiliter” data la sentenza emessa nei confronti di uno solo degli obbligati in solido.
Ne deriva che gli effetti (nei riguardi dei condebitori solidali non partecipanti al giudizio) della sentenza emessa nei confronti del debitore (o debitori convenuti) sono direttamente regolati dalla legge. Per la stessa ragione non si rende necessaria l’integrazione del contraddittorio nel giudizio di impugnazione ex art. 331 c.p.c.,ove la sentenza emessa contro più obbligati solidali sia stata impugnata nei confronti di uno solo dei medesimi.
Siamo perciò in tema di litisconsorzio facoltativo, concernente cause scindibili e distinte tra loro ancorché connesse, ciascuna assistita da un proprio ed autonomo interesse, per cui il danneggiato ha diritto di chiedere il risarcimento del danno a ciascuno dei soggetti che hanno concorso a cagionarlo senza dover proporre l’azione medesima nei riguardi di tutti i condebitori.
Dott. Milena Giannelli Collaboratrice Mapi
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