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02
Feb
2006

L'amministratore non può offendere il condomino moroso coi pagamenti

La Corte di cassazione ha ravvisato il delitto di diffamazione nel comportamento dell’amministratore di un condominio che, in una lettera, aveva reso edotti i condomini della morosità di uno di essi, definendolo un “anarcoide che intralcia e fomenta e mantiene comportamento scorretto''. Ad avviso dei giudici di legittimità, le critiche mosse nei confronti di quest’ultimo "valicano il limite della continenza, cocretando un attacco virulento e denigratorio contro la persona del querelante". Non è concesso all'amministratore condominiale una critica che si trasformi  ''in un attacco personale, nel dileggio e nel discredito della persona''.

Testo Completo: Sentenza n. 282 del 23 novembre 2005 - depositata il 10 gennaio 2006

(Sezione Quinta Penale, Presidente B. Foscarini, Relatore A. Amato)



COMMENTO ALLA SENTENZA
Si evince, dai principi espressi nella sentenza indicata, che l'amministratore di condominio deve limitarsi a svolgere la propria attività di incassare le quote condominiali senza travalicare i compiti del proprio mandato. Non è consentito, a pena di condanna, di apostrofare in modo sconveniente il condomino moroso, ma ci si deve limitare a percorrere le strada indicata dall'ordinamento giuridico per il recupero coattivo delle somme.
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La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?

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