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02
Mar
2007 |
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Al giudice dell’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto per la riscossione dei contributi condominiali in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea non può sospendere il giudizio in attesa della definizione del diverso giudizio di impugnazione, ex art. 1137 cod. civ., della deliberazione posta a base del provvedimento monitorio opposto. E’ quanto hanno statuito le Sezioni Unite, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza.
Sentenza n. 4421 del 27 febbraio 2007
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Settimj)
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La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?
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