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21
Ago
2007
Sono da considerarsi annullabili e non nulle le delibere viziate da irregolare costituzione dell'assemblea , quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prevista dalla Legge  o dal regolamento di condominio, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali regolamentari. Se ne deduce, che, al condomino non dissenziente alla votazione presa con insufficienti quorum deliberativi è inibito impugnare la delibera stessa, eccependone la nullità.   

COMMENTO ALLA SENTENZA
La decisione si inserisce nel solco Giurisprudenziale, che in applicazione della Sentenza Delle Sezioni Unite Della Cassazione Civile (4806/2005), considera nulle esclusivamente le delibere che incidono sui diritti individuali dei singoli condomini, o con oggetto che non rientra tra i compiti dell'assemblea di condominio, il tutto in applicazione dell'articolo 1421 del Codice Civile.
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La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?

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