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06
Ott
2007

La Giurispudenza ha abbandonato l'opinione secondo cui sarebbero di natura contrattuale, quale che sia il contenuto delle loro clausole, i regolamenti di condominio predisposti dall'originario proprietario dell'edificio e allegati ai contratti d'acquisto delle singole unita' immobiliari, nonche' i regolamenti formati con il consenso unanime di tutti i partecipanti alla comunione edilizia. La giurisprudenza piu' recente e la dottrina insegnano, che, a determinare la contrattualita' dei regolamenti, siano esclusivamente le clausole di essi limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprieta' esclusive (divieto di destinare l'immobile a studio radiologico, a circolo ecc.) o comuni, ovvero quelle clausole che attribuiscano ad alcuni condomini dei maggiori diritti rispetto agli altri. Il regolamento predisposto dall'originario, unico proprietario o dai condomini con consenso totalitario puo' non avere natura contrattuale se le sue clausole si limitano a disciplinare l'uso dei beni comuni pure se immobili. Conseguentemente, mentre e' necessaria l'unanimita' dei consensi dei condomini per modificare il regolamento contrattuale, avendo questo la medesima efficacia vincolante del contratto, e', invece, sufficiente una deliberazione maggioritaria dell'assemblea dei partecipanti alla comunione per apportare variazioni al regolamento che non abbia tale natura. E poiche' solo alcune clausole di un regolamento possono essere di carattere contrattuale, la unanimita' dei consensi e' richiesta per la modifica di esse e non delle altre clausole per la cui variazione e' sufficiente la delibera assembleare adottata con la maggioranza prescritta dall'articolo 1136 c.c., comma 2 (vedi Cass. S.U. n. 943/99, Cass. Sez. 2, n. 5626/2002).



COMMENTO ALLA SENTENZA
La Sentenza della Suprema corte conferma il principio secondo cui, per modificare gli aspetti regolamentari, anche dei regolamenti di condominio contrattuali, non è neccessaria l'unanimità dei consensi, ma basta una delibera condominiale presa con la maggioranza espressa dal 2° comma dell'articolo 1136 del Codice Civile, la maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore del fabbricato.
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La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?

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