|
|
|
22
Ott
2007 |
| |
|
Il contribuente, che in relazione a proprie prestazioni professionali, ha il dovuto corrispettivo soggetto a ritenuta a titolo d'acconto da operarsi dal sostituto di imposta, resta debitore principale dell'obbligazione tributaria nell'ipotesi in cui il sostituto di imposta non versi la ritenuta operata nelle casse dell'erario. L'amministrazione finanziaria è legittimata a richiedere al contribuente, gli importi non versati dal sostituto; il sostituito dovrà a sua volta agire per il recupero delle somme detratte dal sostituto d'imposta trattenute e non versate da quest'ultimo. Secondo l'articolo 64 primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il sostituto d'imposta è colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri ... ed anche a titolo di acconto" tale indicazione non solleva il sostituito dall'obbligo solidale al pagamento dell'imposta. Pertanto è soggetto al potere di accertamento, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'Erario, in tal modo esponendolo all'accertamento del fisco. Il contribuente che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all'erario l'importo della ritenuta, l'amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente a lui per ottenere le somme dovute a titolo di imposta.
COMMENTO ALLA SENTENZA Secondo questo orientamento della Suprema Corte di Cassazione per scomputare le ritenute di acconto trattenute dal sostituto di imposta è necessario non solo che questi le abbia operate, ossia che il sostituito ne sia stato inciso, ma anche, che le ritenute siano state effettivamente versate all'erario dal sostituto. In caso avverso l'amministrazione finanziaria non riconoscerà lo scomputo della ritenuta, agendo contro il sostituito per il recupero della stessa. Il sostituito potrà, poi, agire in via di regresso nei confronti del sostituto indampiente.
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?
PARTECIPA AL SONDAGGIO! |
|
 |
|
|
|
|
|