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27
Ott
2007
 In tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è obbligatorio che la contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme simili a quelle previste per i bilanci delle società, bastando che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione; nè si chiede che le voci siano riportate nel verbale di assemblea condominiale, o siano oggetto di specifico esame alla stregua della documentazione giustificativa, infatti rientra nei poteri dell'organo deliberativo il procedere sinteticamente all'approvazione della contabilità, riferendosi ai dati forniti dall'amministratore alla stregua della documentazione giustificativa. Sono, pertanto, valide le deliberazioni di assemblea con le quali si statuisce che il bilancio preventivo per il nuovo esercizio sia conforme al preventivo o al consuntivo dell'esercizio precedente, riferensosi alla somma preventivata per singole voci, mentre la ripartizione fra i singoli condomini deriva automaticamente dall'applicazione delle tabelle millesimali.

COMMENTO ALLA SENTENZA
La Corte di Casszione ha chiarito che in tema di contabilità condominiale non vi è alcun onere di redigere un bilancio secondo i criteri formali previsti per i bilanci delle società. Bastando che la contabilità renda conto ai condomini delle singole voci di spesa con la ripartizione tra i condomini delle stesse. Ne è obbligatorio che vi sia una analisi particolreggiata delle singole voci, da riportare nel verbale di assemblea.
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La Corte di Cassazione ha statuito che l'assemblea di condominio, con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'art.1136 del Codice Civile, può approvare o modificare le tabelle millesimali. E' giusto?

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