|
Si riporta di seguito l'elenco delle Leggi regionali che regolano il così detto condominio misto. Ossia, la fattispecie giuridica, che si realizza, quando in un fabbricato costruito in regime di Edilizia Residenziale Pubblica o Edilizia Economica e Popolare, l'Ente costruttore vende agli assegnatari la totalità o parte delle unità immobiliari presenti all'interno dello stabile. In questo caso, nasce ipso iure un condominio che necessita di una regolamentazione di concerto, tra il Codice Civile e la Legislazione Regionale vigente in materia.
LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 22-04-1997 REGIONE BASILICATA Norme per l' assegnazione, la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei canoni di locazione Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA N. 22 del 24 aprile 1997 TITOLO V NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE AUTOGESTIONI ARTICOLO 36
Alloggi in amministrazione condominiale 1. Dopo dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l' attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente od in parte. In questi stabili l' Ente gestore promuove agli atti preliminari per la costituzione della Amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' Ente gestore le quote per le spese generali di amministrazione a manutenzione eccezione fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell' Ente gestore. 2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un' autogestione disciplinata dalle norme del cc sul condominio. 3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' Ente Gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all' Amministrazione.
LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 25-11-1996 REGIONE CALABRIA Disciplina per l' assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CALABRIA N. 134 del 26 novembre 1996 TITOLO IV Norme per la gestione e autogestione degli alloggi ARTICOLO 41
Alloggi in amministrazione condominiale 1. Dopo un anno dall' entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli Enti gestori di iniziare o di proseguire l' attività di amministrazione negli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà . In questi stabili l' Ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione dell' amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' Ente gestore le quote per le spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell' Ente gestore. 2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio. 3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all' amministrazione del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 14-03-1984 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
NORME PER L' ASSEGNAZIONE, LA GESTIONE, LA REVOCA E LA DISCIPLINA DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AI SENSI DELL' ART. 2, II COMMA DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978 N. 457, IN ATTUAZIONE DEI CRITERI GENERALI EMANATI DAL CIPE CON DELIBERAZIONE DEL 19 NOVEMBRE 1981 Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA N. 35 del 17 marzo 1984
TITOLO IV NORME PER LA GESTIONE E AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI ARTICOLO 35
Attività di amministrazione condominiale Dopo dodici mesi dall' entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l' attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente od in parte. In questi stabili l' ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione della amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' ente gestore le quote per spese generali di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell' ente gestore. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all' amministratore. Le norme di cui al primo comma si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio.
LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 26-06-1987 REGIONE LAZIO Disciplina per l' assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Titolo IV DISCIPLINA DELLE AUTOGESTIONI ARTICOLO 34
Alloggi in amministrazione condiminiale E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o si iniziare, l' attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà . Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell' ente gestore. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono un' autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all' amministrazione del condominio. In sede di prima applicazione della presente disciplina il passaggio dall' attuale amministrazione degli stabilia quella condominiale può essere attuato gradualmente, nel periodo massimo di tre anni, secondo un programma predisposto dall' ente gestore ed autorizzato dal competente assessore regionale.
LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 28-02-1983 REGIONE LIGURIA Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari.
Titolo V DISPOSIZIONI PER L' ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ARTICOLO 45
Riferimenti Normativi PASSIVI LEGGE ABROGATA da Legge Regionale LIGURIA Numero 10 del 1994 Art. 67
Gestione dei << servizi a rimborso >> Gli Istituti autonomi per le case popolari o gli altri enti gestori favoriscono e promuovono l' autogestione da parte dell' utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni; a tal fine approvano apposito regolamento redatto in conformità ad un regolamento - tipo approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Per gli alloggi di nuova costruzione o recuperati l' atto convenzionale di locazione prevede l' obbligo dell' autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni. Per gli alloggi già assegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere attuate forme graduali di autogestione. Fino al momento dell' effettivo funzionamento dell' autogestione, gli assegnatari sono tenuti a rimborsare all' ente gestore anche le quote per spese generali relative all' erogazione dei servizi di cui al presente articolo. Gli enti gestori, sulla base di appostio regomento possono estendere l' autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell' autogesione una parte della quota non superiore al 30 per cento del canone convenzionale destinata alla manutenzione. Gli assegnatari che si rendono morosi verso l' autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti agli obblighi derivanti dall' atto convenzionale di locazione. E' fatto divieto agli enti gestori di continuare o di assumere l' amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà . Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà ed in locazione con patto di futura vendita l' obbligo di corrispondere all' ente gestore le quote per le spese generali, di ammiministrazione e di manutenzione, fatta eccezione per le spese afferenti al servizio di rendicontazione delle rate di riscatto. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negl stabili a regime condominiale hanno diritto di voto nelle assemblee condominiali, in luogo dell' ente gestore, per le deliberazioni relative: a) alla gestione ed alle spese dei servizi a rimborso che sono tenuti a versare direttamente all' amministratore; b) alla gestione ed alle spese riguardanti il riscaldamento.
LEGGE REGIONALE N. 91 DEL 05-12-1983 REGIONE LOMBARDIA Disciplina dell' assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
TITOLO VI Norme finali e transitorie ARTICOLO 44
Riferimenti Normativi PASSIVI TESTO MODIFICATO da Legge Regionale LOMBARDIA Numero 92 del 1983
(Amministrazione di stabili ceduti in proprietà ) 1. E' fatto divieto all' ente gestore di assumere o di continuare l' amministrazione di stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà . 2. Dal momento della cessazione dell' amministrazione dello stabile da parte dell' ente gestore, gli assegnatari in proprietà con pagamento rateale del prezzo non corrispondono all' ente gestore le quote di cui alle lett. b) e c) del precedente art. 26, primo comma, fermo restando l' obbligo di corrisponsione delle quote relative al servizio di rendicontazione delle rate di riscatto nella misura determinata contrattualmente o con deliberazione dell' ente suddetto. 3. La norma di cui al comma precedente si applica altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, previa stipulazione entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, del contratto di assegnazione in proprietà immediata con pagamento rateale del prezzo. 4. Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi compresi in stabili a regime condominiale hanno diritto di voto in luogo dell' ente gestore per le delibere dell' assemblea del condominio relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso di cui al secondo e terzo comma del precedente art. 26 e sono tenuti a versare le relative somme direttamente all' amministrazione condominiale. La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia. Milano, 5 dicembre 1983 (Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 13 ottobre 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 25 novembre 1983 prot. n. 21802/ 14394).
LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 22-07-1997 REGIONE MARCHE Norme in materia di assegnazione, gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e riordino del Consiglio di Amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari della Regione.
Titolo IV Gestione degli alloggi Capo III Autogestione ARTICOLO 48
(Rapporti tra Ente gestore e amministratori condominiali) 1. E' fatto divieto agli Enti gestori di proseguire o di iniziare l' attività amministrativa degli stabili ceduti in proprietà integralmente o per una quota superiore ai 2/ 3 dell' intero stabile. Dal momento della costruzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere agli Enti gestori le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, ad eccezione di quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione dalle rate di riscatto, la cui misura è stabilita annualmente dalla Giunta regionale su proposta degli Enti gestori stessi. 2. Le norme di cui al comma 1 si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un' autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio. 3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all' amministratore. Titolo VII Sanzioni pecuniarie amministrative ARTICOLO 70
(Violazioni particolari a norme contrattuali) 1. L' Assegnatario o altro componente del nucleo familiare che violi norme specifiche del regolamento degli inquilini, che turbi la pacifica convivenza nel condominio e che in genere si renda inadempiente agli obblighi prescritti dal contratto di locazione e dai regolamenti adottati dall' Ente gestore per l' uso e la manutenzione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, è punito, fatto salvo quanto disposto dalla normatica contrattuale della presente legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 60.000 a lire 600.000.
LEGGE REGIONALE N. 28 DEL 26-10-1984 REGIONE MOLISE Norme di disciplina dei criteri generali per l' assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2°+ della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione del CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981.
Titolo IV NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI ARTICOLO 36
ALLOGGI IN AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l' attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà . Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell' ente gestore. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un' autogestione disciplinata dalle norme del CC sul condominio. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all' amministratore.
LEGGE REGIONALE N. 46 DEL 28-03-1995 REGIONE PIEMONTE Nuove norme per le assegnazioni e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
ARTICOLO 21
1. Il comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 46/1995, è sostituito dal seguente: "1. E' consentito agli enti gestori continuare o assumere l'amministrazione degli stabili ceduti integralmente o in qualsivoglia quota di proprietà . Dal momento della costituzione del condominio, ove l'ente gestore non assuma l'amministrazione, cessa per gli assegnatari in proprietà o in locazione con patto di futura vendita l'obbligo di corrispondere al medesimo le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, fatta eccezione per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto.
LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 20-12-1984 REGIONE PUGLIA " Norme per l' assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica"
TITOLO IV NORME PER LA GESTIONE E AUTOGESTIONE DEGLI ALLOGGI ARTICOLO 39
(Attività in amministrazione condominiale) 1. Dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto agli enti gestori di iniziare o di proseguire l' attività di amministrazione negli stabili ceduti in proprietà integralmente o in parte. In questi stabili l' ente gestore promuove gli atti preliminari per la costituzione della amministrazione condominiale e dal momento della sua costituzione cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' ente gestore le quote per le spese generali di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelli afferenti il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell' ente gestore. 2. Gli assegnatari in locazone di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all' amministrazione del condominio. 3. Le norme di cui al primo comma si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono una specifica forma di autogestione disciplinata dalle norme del Codice Civile sul condominio.
LEGGE REGIONALE N. 13 DEL 06-04-1989 REGIONE SARDEGNA Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
TITOLO V NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI ARTICOLO 30
Alloggi in amministrazione condominiale 1. E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l' attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà . Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendiconto e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla regione, su proposta dell' ente. 2. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un' autogestione disciplinata dalle norme del codice civile sul condominio. 3. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all' amministratore.
LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 22-03-1963 REGIONE SICILIA Norme concernenti la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico
ARTICOLO 11
A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile, l' amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice civile. L' assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici. Tale regolamento dovrà avere l' approvazione dell' Assessorato regionale dei lavori pubblici che si intenderà tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione. Gli enti già gestori hanno facoltà di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.
LEGGE REGIONALE N. 78 DEL 14-12-1983 REGIONE TOSCANA Disciplina per l' assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione e l' applicazione del canone sociale.
TITOLO IV Disciplina delle autogestioni ARTICOLO 35
Alloggi di amministrazione condominiale E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, l' attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà . Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell' ente gestore. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compresi il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all' amministrazione del condominio cui compete di agire anche in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.
LEGGE REGIONALE N. 44 DEL 21-11-1983 REGIONE UMBRIA Disciplina della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e determinazione dei canoni di locazione.
TITOLO IV NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI. ARTICOLO 31
(Alloggi in amministrazione condominiale). E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire o di iniziare l' attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà . Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al rimborso delle spese sostenute per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell' ente gestore. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita che costituiscono una autogestione disciplinata dalle norme del Codice civile sul condominio. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento che sono tenuti a versare direttamente all' amministratore.
LEGGE REGIONALE N. 15 DEL 06-03-1987 REGIONE VALLE D'AOSTA Normativa e criteri generali per l' assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
TITOLO III (NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI) ARTICOLO 35
(Alloggi in amministrazione condominiale) 1. E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire o di iniziare l' attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà . 2. Dal momento della costituzione del condominio cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e di manutenzione eccezion fatta per quelle afferenti al rimborso delle spese sostenute per il servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto. 3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, la cui misura è stabilita annualmente dall' Ente gestore. 4. Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento. 5. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all' Amministrazione del condominio cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi.
LEGGE REGIONALE N. 60 DEL 12-12-1984 REGIONE VENETO Disciplina per l' assegnazione e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
TITOLO V AUTOGESTIONE ARTICOLO 38
Alloggi in amministrazione condominiale E' fatto divieto agli enti gestori di proseguire, o di iniziare, la attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà . Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere, allo ente gestore, le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell' ente gestore. Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un' autogestione disciplinata dalle norme del Codice Civile sul condominio. Gli assegnatari in locazione, di alloggi compresi negli stabilimenti a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell' ente gestore, per le delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all' amministratore.
LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 20-04-1963 REGIONE BOLZANO (Prov.) Cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico.
ARTICOLO 15
Riferimenti Normativi PASSIVI TESTO MODIFICATO da Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 14 del 1966 Art. 16 RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da Legge Regionale BOLZANO (Prov.) Numero 14 del 1966 Art. 16
Gestione degli immobili A decorrere dal mese successivo alla data del trasferimento della proprietà dell' alloggio di uno stabile, l' amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del CC. Fino al trasferimento della proprietà e salvo quanto disposto dalla presente legge si applicano le norme sull' inquilinato vigenti presso gli enti cedenti, fermo restando quanto dovuto a norma dell' art. 21, terzo comma, del TU delle leggi sull' edilizia popolare ed economica esclusi il frutto del capitale investito, il deperimento e le perdite per sfitti eventuali compresa la spesa di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
LEGGE REGIONALE N. 18 DEL 02-07-1997 REGIONE CAMPANIA Nuova disciplina per l' assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica
Titolo III Autogestione e mobilità ARTICOLO 17
Amministrazione condominiale 1. E' fatto divieto agli Enti gestori di proseguire, o di iniziare, l' attività di amministrazione degli stabili ceduti in proprietà . Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l' obbligo di corrispondere all' Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezione fatte per quelle relative al servizio di rendicontazione e di esazione delle rate di riscatto. 2. Negli stabili in cui siano prevalenti le locazioni, l' Ente gestore promuove la costituzione di un condominio con proprio regolamento, secondo le disposizioni previste dal codice civile e dalle leggi in materia. 3. Le norme di cui al comma precedente si applicano, altresì , agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita. 4. Gli assegnatari in locazione semplice di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale possono avere diritto di voto solo su delega dell' Ente gestore, a mezzo di un loro rappresentante, per le delibere relative alle spese ordinarie ed alle modalità di gestione dei servizi a rmborso, ivi compresa la gestione del riscaldamento. All' uopo gli Enti gestori provvederanno a dotarsi di apposito regolamento, d' intesa con i rappresentanti degli assegnatari.

 |