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1a Lezione corso MAPI
ORDINAMENTO GIURIDICO |
Insieme delle regole che
disciplinano la vita di
un popolo stabilmente
insediato su un
territorio, che esercita
i suoi poteri attraverso
la sovranità, ossia il
potere di imporre delle
regole che devono essere
rispettate da tutti
coloro i quali risiedono
su quel territorio.
L'ordinamento è composto
da norme giuridiche.
Norma giuridica: Precetto che disciplina
un deter-minato
comportamento umano,
chiedendo che lo stesso
si ispiri a principi da
esso indicati, e
infliggendo in caso
avverso una sanzione.
Le norme di dividono in
pubbliche e private.
Le norme pubbliche
regolano tra i rapporti
tra i privati cittadini
e i poteri pubblici.
Le norme private
regolano i rapporti tra
privati cittadini.
Rapporto giuridico:
il rapporto giuridico è
la relazione fra il
titolare di un interesse
giuridicamente protetto
(soggetto attivo del
rapporto) e chi è tenuto
a realizzare o
rispettare quel rapporto
(soggetto passivo). In
termini più espliciti
ogni relazione
interpersonale regolata
dal diritto. |
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DIRITTO SOGGETTIVO |
Signoria del volere,
potere di agire per il
sod-disfacimento del
proprio interesse.
Esercizio del diritto
soggettivo è
l'esplicazione dei
poteri di cui il diritto
soggettivo consta. Il
diritto soggettivo ha
come suo contenuto
facoltà pretese e poteri
di varia natura. In
alcuni tipi di diritti
il contenuto si
sostanzia in una pretesa
verso un determinato
comportamento da parte
di un soggetto
obbligato, perché
l'interesse del
titolare, si realizza
appunto mediante quel
determinato
compo-rtamento (diritti
di credito). In altri
casi, invece come nel
diritto di proprietà,
assumono prevalente
rilievo le facoltà e i
poteri, perché
l'interesse tutelato è
soddisfatto mediante
l'utilizzazione
indisturbata del bene
che n'è l'oggetto, da
parte del titolare del
diritto. Mentre la
pre-tesa verso altri
soggetti è meramente
strumentale rispetto
alla facoltà
d'utilizzazione diretta.
Diritti reali:
diritti su di una cosa (iura
in re), carat-terizzati
dalla pretesa del
titolare (erga omnes) a
non essere disturbato o
in ogni caso
pregiudicato da
qualsiasi terzo nel
godimento del bene.
Tra i diritti reali
bisogna distinguere la
proprietà (iura in re
propria) dagli (iura in
re aliena) diritti reali
su cosa altrui
(usufrutto uso
abitazione).
Proprietà Art.
832 Cod. Civ.: diritto
di godere e di disporre
dei beni in modo pieno
ed esclusivo,
aspettandosi che nessun
terzo intervenga
nell'uso di tale
diritto.
Caratteristiche della
proprietà:
ASSOLUTEZZA, può essere
fatta valere erga omnes,
ESCLUSIVITA', può
es-sere esercitato senza
alcuna collaborazione di
terzi , SEQUELA, potere
di perseguire il bene
presso qualunque ed a
qualsiasi titolo,
soggetto si trovi.
Esercizio di diritto:
diritto di godere
(percepire i frutti,
diritto di disporre
(realizzare
corrispettivi cedendo il
be-ne).
Estensione proprietà:
la proprietà si estende
in linea verticale
teoricamente
all'infinito, nel
sottosuolo e nello
spazio sovrastante il
suolo. Ma il
proprietario non può
opporsi ad attività di
terzi che si realizzano
a tale profondità o a
tale altezza che egli
non abbia interesse ad
escluderle.
Atti emulativi art. 833
Cod.Civ.: divieto di
attuare atti in
esplicazione del diritto
di proprietà che non
hanno altro scopo che
quello di nuocere o
recare molestia ad
altri.
Immissioni: ART.844 Cod.
Civ.: ciascun
proprietario non può
opporsi alle immissioni
che non superino la
normale tollerabilità.
La normalità va
riportata alla
condizione dei luoghi.
L'azione può essere
esperita anche contro
l'inquilino.
ART. 659 Cod. Pen.
Disturbo delle
occupazioni o del riposo
delle persone. |
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COMUNIONE |
Contitolarità della
proprietà o di un altro
diritto reale pro
indiviso quantificato in
quote.
Comunione volontaria:
Sorge per una
convenzione st-ipulata
fra i vari partecipanti
alla comunione stessa.
Comunione incidentale:
Quando i partecipanti si
tro-vano in comunione
per un atto indipendente
dalla loro volontà.
Comunione ordinaria:
Quando ogni singolo
parteci-pante ha la
facoltà di chiedere la
separazione.
Comunione forzosa:
Quando la facoltà di
chiedere la divisione è
negata al partecipante
in quanto i beni
ces-serebbero di servire
all'uso a cui sono
destinati.
Fine della comunione:
Godimento, conservazione
o miglioramento del
bene.
Norme esclusive della
comunione:
ART.1103 COD. CIV.
1°Comma. Disposizione
della quota. Ciascun
parte-cipante può
disporre del suo diritto
e cedere ad altri il
godimento della cosa
comune nei limiti della
sua quota.
ART.1104 COD. CIV.
1°Comma. Obbligo dei
partecipanti sulla cosa
comune. (Abbandono
liberatorio).
Ciascun partecipante
deve contribuire alle
spese necessarie per la
conservazione ed il
godimento della cosa
comune e nelle spese
deliberate dalla
maggioranza a norma
delle disposizioni
seguenti salva la
facoltà di liberarsene
con la rinunzia al suo
diritto.
ART.1111 COD.CIV.
1°Comma. Scioglimento
della co-munione.
Ciascuno dei
partecipanti può sempre
domandare lo
scioglimento della
comunione.
Condominio:
comunione incidentale
forzosa alla quale non
si applicano i tre
artcoli di cui sopra. |
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CONDOMINIO |
E'
una comunione sui
generis, in cui consiste
la proprietà di beni
individuali e beni
comuni, e dove i beni
comuni sono strumentali,
ossia sono finalizzati
all'uso ed al godimento
dei beni individuali.
Per questo motivo a
differenza della
comunione ordinaria i
beni comuni sono
indivisibili.
La finalità delle cose
comuni è sempre
strumentale, in quanto
mira a rendere possibile
il pieno godimento dei
locali occupati dai
condomini, e dall'altra
parte, l'uso di questi
si trova condizionato
all'integrità delle
parti comuni(senza le
scale non si potrebbe
raggiungere il proprio
appartamento). |
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La Corte di Cassazione ha ribadito che i condomini rispondono delle obbligazioni condominiali esclusivamente in porporzione alle rispettive quote. E' giusto?
PARTECIPA AL SONDAGGIO! |
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