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1a Lezione corso MAPI

 


 

ORDINAMENTO GIURIDICO

Insieme delle regole che disciplinano la vita di un popolo stabilmente insediato su un territorio, che esercita i suoi poteri attraverso la sovranità, ossia il potere di imporre delle regole che devono essere rispettate da tutti coloro i quali risiedono su quel territorio.
L'ordinamento è composto da norme giuridiche.

Norma giuridica: Precetto che disciplina un deter-minato comportamento umano, chiedendo che lo stesso si ispiri a principi da esso indicati, e infliggendo in caso avverso una sanzione.
Le norme di dividono in pubbliche e private.
Le norme pubbliche regolano tra i rapporti tra i privati cittadini e i poteri pubblici.
Le norme private regolano i rapporti tra privati cittadini.

Rapporto giuridico: il rapporto giuridico è la relazione fra il titolare di un interesse giuridicamente protetto (soggetto attivo del rapporto) e chi è tenuto a realizzare o rispettare quel rapporto (soggetto passivo). In termini più espliciti ogni relazione interpersonale regolata dal diritto.

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DIRITTO SOGGETTIVO

Signoria del volere, potere di agire per il sod-disfacimento del proprio interesse. Esercizio del diritto soggettivo è l'esplicazione dei poteri di cui il diritto soggettivo consta. Il diritto soggettivo ha come suo contenuto facoltà pretese e poteri di varia natura. In alcuni tipi di diritti il contenuto si sostanzia in una pretesa verso un determinato comportamento da parte di un soggetto obbligato, perché l'interesse del titolare, si realizza appunto mediante quel determinato compo-rtamento (diritti di credito). In altri casi, invece come nel diritto di proprietà, assumono prevalente rilievo le facoltà e i poteri, perché l'interesse tutelato è soddisfatto mediante l'utilizzazione indisturbata del bene che n'è l'oggetto, da parte del titolare del diritto. Mentre la pre-tesa verso altri soggetti è meramente strumentale rispetto alla facoltà d'utilizzazione diretta.

Diritti reali: diritti su di una cosa (iura in re), carat-terizzati dalla pretesa del titolare (erga omnes) a non essere disturbato o in ogni caso pregiudicato da qualsiasi terzo nel godimento del bene.
Tra i diritti reali bisogna distinguere la proprietà (iura in re propria) dagli (iura in re aliena) diritti reali su cosa altrui (usufrutto uso abitazione).

Proprietà Art. 832 Cod. Civ.: diritto di godere e di disporre dei beni in modo pieno ed esclusivo, aspettandosi che nessun terzo intervenga nell'uso di tale diritto.

Caratteristiche della proprietà: ASSOLUTEZZA, può essere fatta valere erga omnes, ESCLUSIVITA', può es-sere esercitato senza alcuna collaborazione di terzi , SEQUELA, potere di perseguire il bene presso qualunque ed a qualsiasi titolo, soggetto si trovi.

Esercizio di diritto: diritto di godere (percepire i frutti, diritto di disporre (realizzare corrispettivi cedendo il be-ne).

Estensione proprietà: la proprietà si estende in linea verticale teoricamente all'infinito, nel sottosuolo e nello spazio sovrastante il suolo. Ma il proprietario non può opporsi ad attività di terzi che si realizzano a tale profondità o a tale altezza che egli non abbia interesse ad escluderle.

Atti emulativi art. 833 Cod.Civ.:
divieto di attuare atti in esplicazione del diritto di proprietà che non hanno altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri.

Immissioni: ART.844 Cod. Civ.: ciascun proprietario non può opporsi alle immissioni che non superino la normale tollerabilità. La normalità va riportata alla condizione dei luoghi. L'azione può essere esperita anche contro l'inquilino.
ART. 659 Cod. Pen. Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

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COMUNIONE

Contitolarità della proprietà o di un altro diritto reale pro indiviso quantificato in quote.

Comunione volontaria: Sorge per una convenzione st-ipulata fra i vari partecipanti alla comunione stessa.

Comunione incidentale: Quando i partecipanti si tro-vano in comunione per un atto indipendente dalla loro volontà.

Comunione ordinaria: Quando ogni singolo parteci-pante ha la facoltà di chiedere la separazione.

Comunione forzosa: Quando la facoltà di chiedere la divisione è negata al partecipante in quanto i beni ces-serebbero di servire all'uso a cui sono destinati.

Fine della comunione
: Godimento, conservazione o miglioramento del bene.

Norme esclusive della comunione:
ART.1103 COD. CIV. 1°Comma. Disposizione della quota. Ciascun parte-cipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa comune nei limiti della sua quota.

ART.1104 COD. CIV. 1°Comma. Obbligo dei partecipanti sulla cosa comune. (Abbandono liberatorio).
Ciascun partecipante deve contribuire alle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.

ART.1111 COD.CIV. 1°Comma. Scioglimento della co-munione.
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione.

Condominio
: comunione incidentale forzosa alla quale non si applicano i tre artcoli di cui sopra.

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CONDOMINIO

E' una comunione sui generis, in cui consiste la proprietà di beni individuali e beni comuni, e dove i beni comuni sono strumentali, ossia sono finalizzati all'uso ed al godimento dei beni individuali.

Per questo motivo a differenza della comunione ordinaria i beni comuni sono indivisibili.

La finalità delle cose comuni è sempre strumentale, in quanto mira a rendere possibile il pieno godimento dei locali occupati dai condomini, e dall'altra parte, l'uso di questi si trova condizionato all'integrità delle parti comuni(senza le scale non si potrebbe raggiungere il proprio appartamento).

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Amministratori certificati Mapi
La Corte di Cassazione ha ribadito che i condomini rispondono delle obbligazioni condominiali esclusivamente in porporzione alle rispettive quote. E' giusto?

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