Vi sono alcune disposizioni della Legge n°220 del 2012, che, ha riformato la disciplina del condominio negli edifici, che, appaiono assolutamente ingiustificate. Secondo l’articolo 71 Bis delle Disposizioni per l’attuazione al Codice Civile, come modificato: “Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro……… f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile”.
La norma in esame crea una effettiva e ingiustificabile disparità tra l’amministratore professionista e l’amministratore scelto tra i condomini dello stabile. Le competenze delle due figure sono identiche, medesime le maggioranze idonee per la sua nomina e/o la revoca, le notevoli responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo non si attenuano se l’amministratore è scelto tra i condomini dello stabile. Perchè la necessità che l’amministratore di condominio, debba avere un titolo di studio minimo e debba aver acquisto specifiche competenze in materia, con formazione sia iniziale che periodica, si annulla quando l’amministratore è interno? Che la residenza nel fabbricato, dia per sua natura un bagaglio di conoscenze, spendibile in una gestione, che, anche all’esito della riforma, evidenzia la necessità di accurate competenze in materia? Non si comprendono quali siano le motivazioni logico giuridiche che abbiano spinto a questa inammissibile discriminazione.
Ma c’è un aspetto più subdolo della disposizione,che, pochi colgono, l’attività dell’amministratore, specialmente se professionista, è un’attività difficile, che spesso, si scontra con le mire di alcuni condomini, intenti a strumentalizzare e condizionare l’amministrazione esterna per intenti personali. Dando la possibilità agli stessi condomini di candidarsi a sostituire il professionista, senza alcuna competenza specifica, si condiziona l’attività del medesimo ad un continuo ricatto, di difficile soluzione. Ci si augura che le associazioni professionali dell’amministrazione condominiale, invece di perdersi in cavilli interpretativi in merito al Decreto sulla formazione, si coordinino ed intraprendano congiuntamente, una comune iniziativa, per l’abolizione della norma qui criticata.
Noi ci siamo! A tal fine abbiamo avviato una petizione on line!