Acqua condominiale; quali gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore di condominio?
Lo scorso 21 marzo 2023 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 23 febbraio 2023 n. 18.
Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
L’obiettivo del decreto è la protezione della salute umana dagli effetti negativi dovuti alla contaminazione delle acque.
Assicurandone la salubrità e la pulizia, nonché’ il miglioramento all’accesso.
La norma prescrive, che le acque destinate al consumo umano, anche l’acqua condominiale, devono essere salubri e pulite, non devono contenere microrganismi, virus e parassiti, né altre sostanze, in quantità o concentrazioni; tali da rappresentare un potenziale pericolo per la salute umana.
La norma indica alcune definizioni.
Punto di consegna; punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente finale (sistema di distribuzione interna) ed è posto in corrispondenza del misuratore dei volumi (contatore).
Gestore idro-potabile; gestore del servizio idrico integrato.
Punto di utenza o punto d’uso; punto di uscita dell’acqua destinata al consumo umano, da cui si può attingere o utilizzare direttamente l’acqua, generalmente identificato nel rubinetto.
Gestore della distribuzione idrica interna; il proprietario, il titolare, l’amministratore di condominio…. responsabile del sistema idro-potabile di distribuzione interno ai locali pubblici e privati, collocato fra il punto di consegna e il punto d’uso dell’acqua.
Il decreto ribadisce che la responsabilità del gestore idrico integrato si estende fino al punto di consegna.
Dopo il punto di distribuzione per l’impianto interno la responsabilità passa al gestore della rete idrica interna, quindi per l’acqua condominiale, all’amministratore di condominio.
L’articolo 9 della norma introduce il concetto di valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione idrica interni per alcune strutture definite “prioritarie” ed individuate nell’allegato VIII.
Nell’allegato VIII tra le strutture prioritarie non sono indicati i condomini e quindi l’acqua condominiale.
La norma come parametro di riferimento indica, anche, le linee guida del rapporto ISTISAN 22/32.
Linee guida per la valutazione e la gestione del rischio sicurezza dell’acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184.
Al paragrafo 4.3, la linea guida classifica 5 classi di edifici/strutture (Tabella 2) cui associare diversi livelli di priorità per i sistemi di gestione e controllo dei rischi.
In ordine decrescente di complessità da A ad E così suddivisi:
− classi A, B, C, D edifici prioritari e navi;
− classe E altri edifici pubblici e privati e condomini, non prioritari.”
Per gli edifici di classe E tra cui i condomini: “Non sono generalmente richieste azioni di valutazione e gestione del rischio, fatta salva la raccomandazione di operazioni di verifica sulla presenza di piombo.
Tuttavia, soprattutto nel caso particolare di grandi edifici o complessi di edifici (…), è raccomandata l’applicazione di misure di prevenzione e controllo di carattere generale, anche dell’acqua condominiale.
Inoltre eventualmente l’organizzazione di un piano di controllo (…) qualora ritenuto appropriato, per eseguire un controllo della presenza di Legionella e/o Legionella pneumophila a carattere biennale.”
In ogni caso ai sensi del comma 8 dell’articolo 6 della norma la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni per gli edifici e locali prioritari andrà effettuata dai gestori idrici della distribuzione interna.
Peraltro, per la prima volta entro il 12 gennaio 2029, inserita dai medesimi gestori nel sistema AnTeA, riesaminata ogni sei anni e, se necessario, aggiornata.
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