Aggiornamento obblighi per l’amministratore professionista!
Tra le novità più considerevoli del Decreto sulla Formazione degli amministratori di condominio (Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140), vi è sicuramente la norma prevista e regolata dall’articolo 5° comma 2° della norma relativa agli obblighi dei corsi di aggiornamento per gli amministratori.
Questa è l’indicazione della disposizione: “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.
Il 5° comma del medesimo articolo dispone: “Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico”.
Appare indubbio, che, la nuova norma ha imposto al gestore di immobili, tra l’altro l’obbligo di aggiornarsi annualmente, con corsi di almeno 15 ore, corsi, che, hanno un propria sostanza didattica, tra l’altro caratterizzati da un quid di incertezza sul’esito, perchè prevedono una prova finale finalizzata a testare, se, il corso abbia raggiunto o meno le sue finalità.
In relazione alla sua applicazione, sembrerebbe, che, il Decreto non preveda deroghe, nel senso, che, tutti coloro i quali amministrino un condominio, come amministratore esterno – professionista, debbano attenersi alla norma, a prescindere, che, svolgano altre attività di formazione periodica.
Ci si è chiesto, da altri, coloro i quali hanno i requisiti per esercitare l’attività di formatore e/o di responsabile scientifico, se amministrano professionalmente un condominio debbono attenersi all’obbligo di formazione periodica? Sembrerebbe di si. Poichè eventualmente l’unica scriminante potrebbe riguardare coloro, che, effettivamente esercitano tali mansioni, i quali sono obbligati ad aggiornarsi, per tenere i corsi.