Applicazione pratica delle sanzioni per violazione del regolamento di condominio
L’ Articolo 70 delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile [Infrazione al regolamento di condominio], come modificato dall’articolo 24 Legge 11.12.2012, n. 220 con decorrenza dal 18.06.2013, e successivamente dall’articolo 1, Decreto Legge n°23.12.2013, n. 145 con decorrenza dal 24.12.2013, dispone: “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice Civile (maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore millesimale del fabbricato)”.
La norma è stata annunciata come una rivoluzione nell’ambito dei poteri coercitivi dell’amministratore di condominio e dell’assemblea, per tutelare il rispetto delle disposizioni regolamentari all’interno del fabbricato al fine di preservare la pacifica convivenza condominiale. Ma nulla è più lontano dalle realtà della valutazione espressa.
Di contro a quanto riferito, l’esecuzione della sanzione sarà di difficilissima applicazione e di nulla valenza pratica. Poichè, solo una deliberazione assembleare potrà quantificarla e applicarla concretamente, di contro il condomino sanzionato, avrà la possibilità ex articolo 1137 del Codice Civile di impugnare la relativa delibera applicativa .
Inoltre, ove il condomino non provveda al pagamento della somma spontaneamente, in ogni caso il condominio per riscuotere coattivamente il quantum, dovrà passare, attraverso una mediazione stragiudizale, accollandosi i costi della medesima, ed in un secondo momento, in caso di fallimento della mediazione, dovrà ricorrere alla Giurisdizione Ordinaria, per una causa civile, che, previo accertamento delll’obbligo di pagamento, condanni il condomino sanzionato al medesimo esborso economico.
Azione dai tempi e dai costi estremamente variabili ed incerti. Conoscendo il grave affanno del nostro sistema Giudiziario.
A parere di chi scrive, sarebbe meglio, più, che, minacciare sanzioni di dubbia applicazione, investire nella educazione dei condomini ad una equilibrata convivenza, fondata sul rispetto reciproco e sulla contemperazione degli interessi.
In tal senso l’amministratore di condominio potrebbe e dovrebbe avere una funzione assertiva di esempio per la comunità dei condomini, capace di mediare tra le diverse istanze, sviluppando una specifica competenza a gestire i conflitti condominiali tralasciando la funzione tipicamente coercitiva, peraltro assai mediata dalla normativa vigente.
A tal fine il Mapi dedica una parte importante dei propri corsi, proprio a sviluppare le indicate competenze dell’amministratore di condominio.