L’Avvocato può esercitare professionalmente l’attività di Amministratore di condominio? Da qualche tempo la Compatibilità appare dibattuta.
Da una parte i puristi dell’amministrazione condominiale incompatibile, i quali ritengono che l’attività non possa essere esercitata da professionisti iscritti in albi o ordini professionali (avvocati-commercialisti-geometri-ingegneri -ecc..); posizione questa che sembra confliggere con la realtà della situazione italiana.
Dall’altra molti Avvocati che amministrano condomini professionalmente, i quali ritengono di esercitare l’attività legittimamente anzi con spiccate e ulteriori competenze professionali valutabili come valore aggiunto.
L’ultima posizione ha effettivamente un concreto seguito nella pratica quotidiana. Sicuramente un avvocato-amministratore in sede di assemblea avrà competenze professionali di volare elevato, da utilizzare anche a tutela degli interessi generali della collettività condominiale.
In materia si è espresso il Consiglio Nazionale Forense con il parere n°23 del 20 febbraio 2013; rispondendo al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, il quale poneva il quesito se l’articolo 18 della legge n. 247 del 2012 (legge di riforma dell’ordinamento professionale forense) impedisse all’avvocato di esercitare l’attività di amministratore di condominio.
Il CNF ritenendo la mansione di amministratore di condominio esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali l’amministratore agisce e per le quali compie attività giuridica; ha valutato la medesima compatibile con l’esercizio della professione di avvocato.
Recentemente il CNF è stato chiamato ad un ulteriore intervento in materia.
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere ha formulato un quesito in merito alla compatibilità tra l’esercizio della professione di avvocato e la contemporanea assunzione della carica di amministratore unico di una società di persone o capitali avente quale unico oggetto sociale l’amministrazione di condomini.
Nel caso di specie il CNF ha ritenuto con parere n°1/2019, che ove mai l’avvocato non si limiti ad amministrare condomini, ma assuma la carica di amministratore di società avente a oggetto l’attività di amministrazione condominiale; trova applicazione, la disposizione di cui all’art. 18, lett. c) della legge n. 247/12, secondo cui l’esercizio della professione forense è incompatibile “con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L’incompatibilità non sussiste se l’oggetto dell’attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”.