Bonus facciata in cosa consiste?

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Bonus facciata condominiale in cosa consiste?

Quali sono le novità, che interessano l’amministratore di condominio, nella nuova Legge di bilancio 2022?

Il nuovo bonus fiscale riguarda tra l’altro la facciata condominiale.

Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020-2021, relative agli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.

Il Bonus facciata riguarderà tutti gli edifici privati, dalla villetta al condominio, gli interventi edilizi, anche di manutenzione ordinaria, il recupero o il restauro della facciata.

Nel caso in cui i lavori siano influenti dal punto di vista termico su una superficie maggiore del 10%, andranno rispettate le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Il 14 febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n°2, esplicativa della modalità di accesso al beneficio fiscale, bonus facciata, per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti prevista dalla Legge di Bilancio 2020.

La circolare, richiamando il regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, ha chiarito che i contribuenti che intendono avvalersi del bonus facciate sono tenuti, tra l’altro, a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici competenti: “copia della delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese”.

L’agevolazione, non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Il Decreto Rilancio ha esteso lo sconto in fattura e la cessione del credito a tutti i lavori agevolati e ha previsto la possibilità di optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i lavori iniziati a partire dal 1° gennaio 2020.
Quindi per effetto del Decreto Rilancio, chi ha diritto al bonus facciate può scegliere:

  • la detrazione 90% Irpef o Ires in dieci anni;
  • la cessione del credito di imposta corrispondente alla detrazione a fornitori, altri soggetti, banche e istituti di credito;
  • lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto.

Con la  Legge di Bilancio 30 dicembre 2020 n. 178  viene confermato fino al 31.12.2021 anche il “bonus facciata”, pari al 90% delle spese sostenute per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A (centri storici) o B (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un video divulgativo e una guida operativa sul Bonus Facciate.

In caso di interventi che pssono essere ogetto sia di Bonus facciate, sia di ecobonus, si ritiene che ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, potrà stabilire se fruire del bonus facciate o del cd. ecobonus, indipendentemente dalla scelta operata dagli altri condomini, a condizione che siano rispettati gli adempimenti specificamente previstiin relazione a ciascuna agevolazione.  In altri termini, qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare una sola agevolazione rispettando gli adempimenti previsti.

Come da risoluzione n°49/E del 01/09/2020 Agenzia delle Entrate.

Gli adempimenti daporre in essere ai fini del bonus facciate e ai fini dell’ecobonus sono, di fatto, identici e possono essere effettuati dall’amministratore di condominio.

Ai fini della comunicazione finalizzata all’elaborazione della dichiarazione precompilata, l’amministratore di condominio dovrà, in particolare, suddividere la spesa complessivasostenuta dal condominio in base alle scelte operate dai singoli condòmini, tenutoconto che gli interventi hanno limiti e percentuali di detrazione diverse.

Con la risposta n. 628 del 28 settembre 2021 ad atto di interpello l’Agenzia delle Entrate ritiene che una fondazione possa usufruire, in qualità di condomino, del bonus facciate per l’intera spesa relativa ai lavori condominiali che si è impegnata a sostenere in esecuzione di quanto indicato espressamente ed accettato negli atti di compravendita di tutti i restanti condomini, ossia con il loro consenso unanime.

L’atto cita un rilevante pronunciamento della Giurisprudenza di legittimità; Cassazione civile, sezione II, ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27159: “rivela invece natura contrattuale, e perciò impone il consenso unanime, la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella diversa convenzione, di cui articolo 1123 del codice, comma 1. La sostanza di una tale diversa convenzione è, pertanto, quella di una dichiarazione negoziale, espressione di autonomia privata, con cui i condomini programmano che la portata dei loro rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio sia determinata in modo difforme da quanto previsto nell’articolo 1118 c.c. e articolo 68 disp. att. c.c.“.

Giovedì 28 ottobre 2021 Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024.

Secondo quanto dichiarato nel comunicato stampa del Governo, il bonus facciate sarà confermato anche nel 2022 con una percentuale agevolata pari al 60%.

Il decreto-legge n. 157 dell’11 novembre 2021 “Decreto anti-frodi“, per disincentivare possibili abusi, ha previsto per bonus edilizi diversi dal Superbonus, tra cui il “Bonus facciate”, l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della congruità delle spese, nei casi in cui si intenda avvalersi di una delle opzioni sconto in fattura o cessione del credito.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ha messo a disposizione una check list per i professionisti incaricati del rilascio del visto di conformità in relazione agli interventi che danno diritto al “Bonus facciate”, utile per verificare la presenza della documentazione necessaria idonea a legittimare l’apposizione del visto.

Con la Finanziaria 2022 Legge di Bilancio 30 dicembre 2021, n. 234, la detrazione viene confermata al 31 dicembre 2022, ma con una percentuale più bassa pari al 60 per cento della spesa.

Il comma 29 lettera A articolo 1 della norma proroga la possibilità di poter usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per il bonus facciata fino alla scadenza naturale dell’agevolazione.

La legge di Bilancio 2023 non ha prorogato il bonus facciate, l’agevolazione fiscale non è più attiva.