La braga condominiale non rienta tra le parti comuni dell’edificio!

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Le braghe condominiali rientrano tra le parti comuni dell’edificio?

La braghe delle tubature, ossia gli elementi di coordinamento tra le condotte condominiali e quelle del singolo condomino rientrano tra le parti comuni dell’edificio ex articolo 1117 del Codice Civile?

O sono pertinenti alle singole proprietà e quindi beni di proprietà dei singoli condomini?

Secondo il punto terzo dell’articolo 1117 del Codice civile si presumono oggetto di proprietà comune tra i condomini, tra l’altro, gli impianti idrici e fognarice i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini.

La braga come punto di congiuntura e di innesto tra gli scarichi deve considerarsi condominiale o privata?

Alla domanda ha risposto la giurisprudenza di legittimità!

La Suprema Corte di Cassazione, Sentenza n°1027 Seconda Sezione civile del 14 gennaio 2018, ha statuito: “La questione di diritto che il Collegio è chiamato a risolvere riguarda la appartenenza o meno alla proprietà condominiale, della braga d’innesto degli scarichi provenienti dalle singole unità immobiliari nella colonna verticale di proprietà comune. La soluzione del problema porta poi automaticamente a individuare il criterio da seguire per il riparto delle spese di riparazione o sostituzione della braga e per l’individuazione del responsabile in caso di eventuali danni provocati da rottura o malfunzionamento. …Si è altresì osservato che, mentre la proprietà comune condominiale è tale perché serve all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti, la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini (v. Sez. 2, Sentenza n. 19045 /2010 cit.; Sez. 2, Sentenza n. 5792/2005 cit; Sentenza n. 583/2001 cit; nello stesso senso v. anche Sez. 2, Sentenza n. 10584 del 2012 non massimata). Il Collegio ritiene senz’altro che tale orientamento sia da ribadire perché: a) parte proprio da una corretta lettura del dato normativo che fissa con precisione il limite di estensione delle condotte comprese nella presunzione di condominialità e lo individua “fino al punto di diramazione”; b) considera, altrettanto correttamente, la ragione posta a base del concetto di proprietà condominiale che è appunto l’idoneità all’uso (e al godimento) di tutti i partecipanti concludendo coerentemente, che la braga invece, serve soltanto convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento, a differenza della colonna verticale, che raccogliendo gli scarichi di tutti gli appartamenti, serve all’uso di tutti i condomini……..”.

Un’altra recensissima sentenza, Corte di Cassazione sezione seconda civile, con l’Ordinanza n°15302 del 13 maggio 2022 ha confermato l’indirizzo: “……ai sensi dell’art. 1117, n. 3), del Codice civile, sono oggetto di proprietà comune, e, quindi, in applicazione dell’articolo1123 codice civile, giustificano l’obbligo per i condomini di concorrere alle spese inerenti alla loro conservazione o rifacimento, gli impianti idrici e fognari ed i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale: rientrano, quindi, tra le spese necessarie per le parti comuni quelle relative sia alla colonna verticale sia alla conduttura posta nel sottosuolo dell’edificio, che, raccogliendo i liquami provenienti dagli scarichi dei singoli i appartamenti, sono funzionali all’uso di tutti i condomini, restando, viceversa, esclusi dalla proprietà condominiale quegli elementi di raccordo che servano unicamente a convogliare gli scarichi di pertinenza del singolo appartamento…”.

Per quanto riferito deve ribadirsi l’interpretazione giurisprudenziale, qui annotata, secondo cui la braga non rientra tra i beni comuni di un edificio condominiale.

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