Secondo quanto riportato sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate nelle istruzioni per la compilazione della Certificazione Unica 2014, relativa al periodo d’imposta 2014: “La Certificazione Unica 2015 riguardante sia i redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati sia redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, deve essere consegnata, in duplice copia al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, percettore di redditi di lavoro autonomo) dai datori di lavoro, sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del di- pendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro”. Alla luce di quanto riferito, gli amministratori di condominio, quali mandatari del sostituto d’imposta condominio, dovranno consegnare le attestazioni relative al versamento delle ritenute, anche per redditi di lavoro autonomo, secondo il modello di Certificazione Unica predisposto dall’Agenzia.
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