Condominio negli edifici – Impugnazione di delibera assembleare per riparto delle spese – Esclusione mofifica delle Tabelle Millesimali – Corte di Cassazione Sezione 2 Civile – Sentenza 05/06/2008, n°14951

L’impugnativa di una delibera per erronea ripartizione delle spese, perche’ attuata non alla stregua delle tabelle vigenti ovvero attraverso una estemporanea modifica delle stesse approvata a maggioranza dall’assemblea,non esige la pregiudiziale revisione della relativa tabella. La quale deve obbligatoriamente realizzarsi, con deliberazione unanime dei condomini o con provvedimento dell’autorità giudiziaria, di conseguenza, non appare necessaria l’estensione del contraddittorio a tutti i condomini, essendo legittimato passivo il solo amministratore.