Condominio negli edifici – Lavori straordinari senza consenso assemblea – necessità mandato specifico senza urgenza – Corte di Cassazione sezione 6° civile Ordinanza del 16 aprile 2012 n° 5984

L’amministratore di condominio  dietro incarico di nominare un tecnico al fine di eseguire i lavori di manutenzione straordinaria nel fabbricato non può liquidare la parcella se non dietro mandato esplicito dell’assemblea. Poichè in caso di  amministrazione straordinaria, l’iniziativa dell’amministratore senza la preventiva deliberazione dell’assemblea è consentita solo in caso di lavori urgenti, ed in caso di crenza del presupposto, le iniziative di spesa assunte dall’amministratore relative alla medesima manutenzione straordinaria non creano obbligazioni per i condomini.