Condominio negli edifici – Vendita dell'immobile – Ripartzizione spese condominiali tra venditore ed acquirente – Corte di Cassazione Sezione 2° Civile – Sentenza 03/12/2010, n°24654

Nei rapporti interni tra venditore ed acquirente di un immobile situato in stabile in regime di condominio, l’obbligo di pagare i contributi per le opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni, le quali debbono essere preventivamente determinate dall’assemblea nella loro quantita’ e qualita’ e nell’importo degli oneri che ne conseguono, grava su chi era proprietario al momento della delibera di approvazione delle spese, sicche’ il momento di effettiva esecuzione dei lavori e’ irrilevante, attenendo, esso, non alla costituzione dell’obbligazione, ma alla sua attuazione.