Il Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140 in vigore dal 9 Ottobre 2014 ha indicato i criteri e le modalita’ per la formazione nonche’ per i corsi di formazione e di aggiornamento degli amministratori di condominio.
Il Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140 in vigore dal 9 Ottobre 2014 ha indicato i criteri e le modalità per i corsi di formazione e/o di aggiornamento degli amministratori di condominio.
Come dispone la Legge 11 Dicembre 2012 n° 220 può svolgere l'incarico di amministratore di condominio, chi ha frequentato un corso di formazione e frequenta un corso di formazione periodica ovvero corso di aggiornamento, in materia di amministrazione condominiale.
Il corso frontale amministratore di condominio Mapi formazione e/o aggiornamento, in applicazione della normativa di riferimento, cura la formazione professionale della figura di riferimento del settore immobiliare e condominiale..
Il percorso didattico dà al candidato le competenze tecniche, giuridiche, contabili, amministrative e gestionali, indispensabili per gestire un fabbricato in regime condominiale.
Alla fine del corso di formazione sarà rilasciato un attestato abilitante, titolo legale abilitativo all'attività di amministratore di condominio, con il quale il corsista avrà accesso al registro telematico degli Amministratori di condominio Mapi. Associazione riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo i dettami della Legge 4 Gennaio 2013 n°4.
Il tutto al fine di preparare l'amministratore di condominio alle continue sfide imposte dal mercato, sempre in continua evoluzione.
Il corso frontale di aggiornamento amministratore di condominio Mapi anno 2017/2018, in applicazione della normativa di riferimento, cura l'aggiornamento professionale della figura di riferimento del settore immobiliare e condominiale.
L’articolo 5° comma 2° del Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140, cosi dispone: “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno quindici ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, sull'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.
L’amministratore, che, evade dall’obbligo del corso di aggiornamento per amministratore di condominio, non ha la legittimità giuridica per gestire fabbricati in regime condominiale.
Secondo quanto previsto dall’articolo 4 del Decreto del Ministero della Giustizia 13 Agosto 2014 n°140, l’incarico di responsabile scientifico del corso è affidato all'Avv Gerardo Michele Martino docente e consulente specializzato in tematiche condominiali e presidente del Mapi.
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