L’amministratore di condominio – consulente tecnico di ufficio, svolge sia la sua mansione, sia quella di consulente tecnico d’ufficio per un tribunale, o altro organo giurisdizionale.
Come amministratore di condominio, si occupa di gestire gli aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici di un condominio.
Assicura la corretta amministrazione delle risorse, la manutenzione e la gestione delle parti comuni, il pagamento delle spese condominiali e la risoluzione delle controversie.
Nel contesto del tribunale, il consulente tecnico di ufficio svolge un ruolo di supporto all’amministrazione della giustizia.
Può offrire competenze tecniche specializzate per rispondere a quesiti tecnici di cui il magistrato abbisogna per la definizione di una controversia.
Recentemente è stato pubblicato nella GU n.187 del 11-08-2023 il Decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023, n. 109. (entrato in vigore il 26 agosto 2023),
Il provvedimento, che regola l’albo nazionale dei consulenti tecnici di ufficio, prevede una novità di particolare rilevanza per gli amministratori di condominio.
Nel Decreto si prevede che l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio istituito in ogni tribunale, non sia limitata alle professioni ordinistiche.
Ma anche, alle professioni non organizzate in ordini o collegi.
Quindi, Il professionista iscritto a una delle associazioni professionali inserite nell’elenco di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, (amministratore di condominio) potrà iscriversi e ove chiamato esercitare la relativa funzione.
Pe iscriversi, il ctu amministratore di condominio dovrà essere di condotta morale specchiata e dotato di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse.
Inoltre, è prevista la possibilità di iscrizione, solo per chi è in regola con gli obblighi di formazione professionale continua.
Gli obblighi di formazione professionale sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall’associazione di cui all’articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale e’ iscritto l’aspirante.
Mentre, i ctu amministratori di condominio dovranno riferisi al Decreto Ministeriale 13 agosto 2014 n°140, che ne regola la formazione e l’aggiornamento professionale.
Il requisito della speciale competenza tecnica, per il ctu amministratore di condominio, sussiste quando, con riferimento alla categoria e al settore di specializzazione, l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
In mancanza del requisito la norma, articolo 4 comma 5, prevede delle circostanze alternative e sostitutive.
Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno e il comitato ha tempo per valutarle 180 giorni dalla presentazione.
Per gli amministratori di condominio, sarà possibile iscriversi nella categoria dei consulenti tecnici di ufficio; specializzazione Edilizia – Condominio e Tabelle millesimali (Allegato A).