Dopo la Sentenza n. 3672 del 1997, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritornano sulla vexata quaestio dei danni prodotti da lastrico solare in uso esclusivo, con la pronuncia n°9449 del 10 Maggio 2016.
La Seconda Sezione della Cassazione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 13526/14, rimetteva gli atti al Primo Presidente ai fini di una eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della medesima Corte, valutando necessario un ripensamento dell’orientamento dato dalle medesime Sezioni Unite nella citata Sentenza del 1997.
Secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo opera nell’ambito della fattispecie prevista e regolata dall’articolo 2051 del Codice Civile, individuando quale custode del bene il soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l’uso esclusivo o la proprietà.
Peraltro la funzione assolta in ambito condominiale dal lastrico o dalla terrazza posta a copertura dell’edificio o di una sua parte, impone una concorrente responsabilità del condominio, nel caso in cui l’amministratore non attivi gli obblighi conservativi dei beni comuni secondo le proprie attribuzioni ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1130, primo comma, n. 4, del Codice Civile, ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le decisioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’articolo 1135, primo comma, n.4, del medesimo Codice.
Ove non sia provato, che, il titolare del diritto di uso esclusivo o il proprietario del lastrico solare o della terrazza a livello sia il solo responsabile dei danni causati alle altre unità immobiliari presenti nel fabbricato per effetto di sue esclusive condotte causative dei medesimi danni, deve ritenersi che le due responsabilità concorrano.
Il concorso della responsabilità andrà di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’articolo 1126 del Codice Civile, che addebita le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.