Danni da lastrico solare in uso esclusivo, nuova pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione

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Dopo la Sentenza n. 3672 del 1997, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritornano sulla vexata quaestio dei danni prodotti da lastrico solare in uso esclusivo, con la pronuncia n°9449 del 10 Maggio 2016.

La Seconda Sezione della Cassazione Civile, con ordinanza interlocutoria n. 13526/14, rimetteva gli atti al Primo Presidente ai fini di una eventuale  assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite della medesima Corte, valutando necessario un ripensamento dell’orientamento dato dalle medesime Sezioni Unite nella  citata Sentenza del 1997.

Secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite  la responsabilità per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietà o di uso esclusivo opera nell’ambito della fattispecie prevista e regolata dall’articolo 2051 del Codice Civile, individuando quale custode del bene il soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l’uso esclusivo o la proprietà.

Peraltro la funzione assolta in ambito condominiale dal lastrico o dalla terrazza posta a copertura dell’edificio o di una sua parte, impone una concorrente responsabilità del condominio, nel caso in cui l’amministratore non attivi gli obblighi conservativi dei  beni  comuni secondo le proprie attribuzioni ai  sensi e per gli effetti  dell’articolo  1130, primo comma, n. 4, del Codice Civile, ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti  le decisioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria,   ai sensi dell’articolo 1135, primo comma, n.4, del medesimo Codice.

Ove non sia provato, che,  il titolare del  diritto di uso esclusivo o il proprietario del lastrico solare o della terrazza a livello sia il solo responsabile dei danni causati alle altre unità immobiliari presenti nel fabbricato per effetto di sue esclusive condotte causative dei medesimi danni, deve ritenersi che le due responsabilità concorrano.

Il concorso della responsabilità andrà di regola stabilito secondo  il criterio di imputazione previsto dall’articolo 1126 del Codice Civile, che addebita   le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio.