Decreto Ministeriale 23 luglio 2009 Nuove Norma in materia di Sicurezza Degli Ascensori

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 23 luglio 2009 in materia di sicurezza degli ascensori. Il Decreto prescrive una verifica straordinaria, finalizzata alla analisi delle situazioni di rischio, su tutti gli ascensori installati e messi in esercizio prima prima del 24 giugno 1999, la verifica dovrà avvenire in un periodo tra i due ed i cinque anni. A seguito dell’esito della verifica, la presenza di situazioni di rischio dovrà essere eliminata tramite interventi da eseguire entro 5 o 10 anni con  “conseguenti interventi di adeguamento”,

Di seguito il Testo del Decreto

 Ministero dello sviluppo economico – Decreto ministeriale del 23 luglio 2009

Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009, n. 189

Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla Direttiva 95/16/CE.

Preambolo

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE dell’8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo al regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva ascensori 95/16/CE;

Vista la norma UNI EN 81-80 “Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”, approvata dall’Ente nazionale italiano di unificazione nel maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive;

Vista l’importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto più utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse persona al giorno per cui per una adeguata sensibilizzazione dell’opinione pubblica occorre assicurare al presente decreto la massima diffusione a livello nazionale anche attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni radio/televisive;

Considerato l’obiettivo del Governo di rilanciare l’edilizia e pertanto di perseguire anche l’obiettivo della messa in sicurezza degli edifici degli impianti tecnologici, tra questi l’ascensore indispensabile mezzo di trasporto;

Considerando che il presente decreto è rivolto espressamente a:

* proprietari/amministratori/associazioni di piccoli proprietari immobiliari;

* imprese che effettuano manutenzione/riparazione/ammodernamento di ascensori;

* organismi notificati/ASL/Ispettorato del lavoro;

considerata la necessità di dover adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano data l’effettiva vetustà di una parte rilevante degli stessi;

Decreta:

Articolo 1: Scopo

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall’art. 1 e dall’art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato “regolamento”, si dispone l’adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.

Articolo 2: Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori

1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall’entrata in vigore del presente decreto in occasione della prima verifica periodica sull’impianto già programmata dall’Organismo notificato/dalla ASL/dall’Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l’ascensore contestualmente richiede e concorda l’effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell’art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80).

2. I soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini perentorio di:

due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;

tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;

quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;

cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.

3. Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche dell’ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di uno o più degli interventi di adeguamento previsti dall’analisi dei rischi, in quanto protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante può fare certificare la speciale situazione del componente dell’impianto di ascensore da un ingegnere o architetto iscritto all’albo. In questo caso particolare l’ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all’art. 13 del regolamento, dà il suo parere sull’impossibilità della richiesta e indica le misure di compensazione che il proprietario deve far mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme di buona tecnica.

Articolo 3: Interventi di adeguamento

1. L’ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all’art. 13 del regolamento, che ha effettuato o approvato l’analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull’impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:

entro cinque anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella A;

entro dieci anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella B.

2. Le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità.

3. Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono quelle elencate nell’appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure le possibili misure da adottare.

Articolo 4: Controllo della esecuzione degli interventi prescritti

1. Gli enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l’avvenuto adeguamento previsto dal presente decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto dal presente decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l’esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza informando, per le rispettive competenze e responsabilità, il proprietario dello stabile e/o l’amministratore del condominio e la ditta di manutenzione.

Articolo 5: Responsabilità dell’esecuzione degli interventi prescritti

1. Il proprietario dell’impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante, è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall’analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.

2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza prescritti dall’Organismo notificato o dalla ASL o dall’Ispettorato del lavoro, l’impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio.

Articolo 6: Adeguamenti specifici

1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all’art. 3, comma 3:

misure per assicurare l’accessibilità ai disabili;

misure contro gli atti vandalici;

misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d’incendio,

non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell’ambiente in cui l’impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare.

Articolo 7: Oneri

1. Gli oneri per l’esecuzione dell’analisi e della valutazione dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante dell’impianto elevatore.

Articolo 8: Allegati

1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le tabelle A, B e C con l’elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al fine del loro adeguamento.

Allegato alla proposta di decreto ministeriale
Tabella A : [Interventi di adeguamento da eseguireentro cinque anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi]

  
Riferimento UNI EN 81-80
Punto di controllo
 
1
 3
 Precisione di livellamento e di fermata
 
2
 30
 Dispositivi di protezione della porta di piano
 
3
 diversi
 Adeguamento ascensori idraulici (secondo appendice NA UNI EN 81-80)
 
4
 31
 Dispositivi di blocco della porta di piano
 
5
 34
 Chiusura automatica porte di piano scorrevoli orizzontalmente
 
6
 38
 Rapporto sicuro tra superficie e portata
 
7
 40
 Presenza porta di cabina
 
8
 70
 Dispositivo di comando di ispezione e di arresto su tetto di cabina
 
9
 71-18
 Dispositivo di allarme in cabina e per il recupero di persone intrappolate nel vano di corsa
 

Allegato alla proposta di decreto ministeriale
Tabella B : [Interventi di adeguamento da eseguire entro dieci anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi]

 

    Riferimento UNI EN 81-80
 Punto di controllo
 
10
 6-7
 Chiusura cieca o parziale del vano di corsa
 
11
 8
 Dispositivi di blocco per le porte di accesso (ispezione) al vano di corsa e alla fossa
 
12
 13
 Difesa di separazione tra parti in movimento di più ascensori situati in un vano di corsa comune
 
13
 14
 Spazi liberi nella testata e nella fossa
 
14
 15
 Accesso sicuro alla fossa
 
15
 22
 Dislivelli e recessi nel locale del macchinario
 
16
 25
 Porte di cabina e/o di piano cieche
 
17
 26
 Resistenza del fissaggio della porta di piano
 
18
 32
 Sbloccaggio di emergenza delle porte di piano con un attrezzo speciale
 
19
 43
 Protezione contro la caduta dal tetto di cabina
 
20
 45
 Illuminazione normale della cabina
 
21
 46
 Illuminazione di emergenza della cabina
 
22
 50a
 Presenza di paracadute attivato da un limitatore di velocità compatibile per gli ascensori elettrici
 
23
 52
 Protezione contro l’eccesso di velocità in salita della cabina
 
24
 53
 Protezione contro il movimento incontrollato della cabina in salita o in discesa.
 
25
 56
 Ammortizzatori adeguati
 
26
 60a.
 Sistema per le manovre di emergenza di ascensori elettrici
 
27
 62
 Arresto e controllo di arresto del macchinario (contattori indipendenti)
 
28
 63
 Dispositivo contro l’allentamento delle funi o catene
 
29
 66
 Protezione contro l’elettrocuzione (IP2X)

Allegato alla proposta di decreto ministeriale
Tabella C : [Interventi di adeguamento da eseguire in occasione di interventi di modernizzazione successivi]

Riferimento UNI EN 81-80
 Punto di controllo
 
30
 1
 Installazione senza materiali pericolosi, per esempio amianto
 
31
 9
 Parete del vano di corsa al di sotto della soglia di ogni porta di piano
 
32
 10
 Protezione degli spazi accessibili situati al di sotto della cabina, del contrappeso o della massa di bilanciamento
 
33
 11
 Difesa del contrappeso o della massa di bilanciamento
 
34
 12
 Difesa di separazione in fossa degli ascensori in un vano di corsa comune
 
35
 19
 Accesso sicuro al locale del macchinario e delle pulegge di rinvio
 
36
 20
 Pavimento non sdrucciolevole nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio
 
37
 21
 Distanze orizzontali nel locale del macchinario
 
38
 23
 Adeguata illuminazione nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio
 
39
 24
 Supporti metallici o ganci per lo spostamento delle apparecchiature nel locale del macchinario e nel vano di corsa
 
40
 27
 Porte di cabina e di piano che contengono vetro
 
41
 28
 Precauzioni contro la possibilità che le mani dei bambini vengano trascinate dalle porte in vetro
 
42
 29
 Illuminazione del piano
 
43
 33
 Non accessibilità dei dispositivi di blocco della porta di piano dall’esterno del vano di corsa
 
44
 35
 Porte scorrevoli a più ante
 
45
 36
 Resistenza al fuoco delle porte di piano
 
46
 37
 La porta di cabina motorizzata scorrevole orizzontalmente funziona solo se la porta di piano a battente è chiusa
 
47
 41
 Blocco della botola di soccorso sulla cabina
 
48
 42
 Sufficiente resistenza del tetto di cabina e della botola di soccorso
 
49
 44
 Sufficiente ventilazione della cabina
 
50
 47
 Protezione contro gli infortuni da pulegge di frizione, dalle pulegge e dai pignoni
 
51
 48
 Protezione contro lo scarrucolamento delle funi o catene da pulegge di frizione, dalle pulegge e dai pignoni
 
52
 49
 Protezione contro l’introduzione di oggetti tra le funi/catene e le pulegge di frizione, le pulegge e i pignoni
 
53
 50 b
 Paracadute e sistema limitatore di velocità compatibile per ascensori elettrici che funzionano correttamente
 
54
 51
 Dispositivo elettrico di sicurezza del tenditore della fune del limitatore
 
55
 54 a
 Protezione degli ascensori idraulici contro la caduta libera, la discesa con velocità eccessiva e la deriva della cabina
 
56
 55
 Sistema di guida per la cabina o la massa di bilanciamento
 
57
 58
 Distanza orizzontale tra la superficie del vano di corsa e la soglia, il telaio dell’accesso di cabina o bordo di chiusura delle porte scorrevoli di cabina
 
58
 59
 Distanza orizzontale tra la porta di cabina chiusa e la porta di piano
 
59
 64
 Limitatore del tempo di alimentazione del motore
 
60
 67
 Protezione del motore del macchinario dell’ascensore
 
61
 68
 Presenza di interruttori generali bloccabili nel locale del macchinario
 
62
 69
 Nessun funzionamento pericoloso dell’ascensore in caso di inversione di fase
 
63
 72
 Comunicazione diretta tra il locale del macchinario e la cabina
 
64
 73
 Presenza del controllo del carico
 
65
 74
 Informazioni sull’uso sicuro e sulla manutenzione dell’ascensore