Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 23 luglio 2009 in materia di sicurezza degli ascensori. Il Decreto prescrive una verifica straordinaria, finalizzata alla analisi delle situazioni di rischio, su tutti gli ascensori installati e messi in esercizio prima prima del 24 giugno 1999, la verifica dovrà avvenire in un periodo tra i due ed i cinque anni. A seguito dell’esito della verifica, la presenza di situazioni di rischio dovrà essere eliminata tramite interventi da eseguire entro 5 o 10 anni con “conseguenti interventi di adeguamento”,
Di seguito il Testo del Decreto
Ministero dello sviluppo economico – Decreto ministeriale del 23 luglio 2009
Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2009, n. 189
Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla Direttiva 95/16/CE.
Preambolo
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la raccomandazione della Commissione europea 95/216/CE dell’8 giugno 1995 sul miglioramento della sicurezza degli ascensori esistenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, relativo al regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva ascensori 95/16/CE;
Vista la norma UNI EN 81-80 “Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”, approvata dall’Ente nazionale italiano di unificazione nel maggio 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2006 e sue modifiche e/o integrazioni successive;
Vista l’importanza del tema sicurezza legato al mezzo di trasporto più utilizzato nel nostro Paese con oltre 70 milioni di corse persona al giorno per cui per una adeguata sensibilizzazione dell’opinione pubblica occorre assicurare al presente decreto la massima diffusione a livello nazionale anche attraverso comunicati stampa e/o comunicazioni radio/televisive;
Considerato l’obiettivo del Governo di rilanciare l’edilizia e pertanto di perseguire anche l’obiettivo della messa in sicurezza degli edifici degli impianti tecnologici, tra questi l’ascensore indispensabile mezzo di trasporto;
Considerando che il presente decreto è rivolto espressamente a:
* proprietari/amministratori/associazioni di piccoli proprietari immobiliari;
* imprese che effettuano manutenzione/riparazione/ammodernamento di ascensori;
* organismi notificati/ASL/Ispettorato del lavoro;
considerata la necessità di dover adeguare allo stesso livello di sicurezza tutti gli ascensori in esercizio sul territorio italiano data l’effettiva vetustà di una parte rilevante degli stessi;
Decreta:
Articolo 1: Scopo
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti e dei tecnici operanti sugli ascensori, come definiti dall’art. 1 e dall’art. 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di seguito denominato “regolamento”, si dispone l’adozione di appositi interventi di adeguamento mirati al progressivo e graduale miglioramento del livello di sicurezza degli ascensori installati e messi in esercizio permanente negli edifici e nelle costruzioni in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, da attuarsi in modo selettivo in funzione delle situazioni riscontrate su ogni singolo impianto.
Articolo 2: Analisi e valutazione dei rischi presenti sugli ascensori
1. Il proprietario o il suo legale rappresentante a partire dall’entrata in vigore del presente decreto in occasione della prima verifica periodica sull’impianto già programmata dall’Organismo notificato/dalla ASL/dall’Ispettorato del lavoro che ha in affidamento l’ascensore contestualmente richiede e concorda l’effettuazione di una verifica straordinaria ai sensi dell’art. 14 del regolamento, finalizzata alla realizzazione di un’analisi delle situazioni di rischio presenti nell’impianto per la quale può essere utilizzata la norma di buona tecnica più recente. In Italia le norme di buona tecnica sono quelle pubblicate da UNI e/o norme europee che garantiscono un livello di sicurezza equivalente (come UNI EN 81-80).
2. I soggetti responsabili affidatari di cui al comma 1 programmano che tali verifiche straordinarie vengano effettuate entro il termini perentorio di:
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 15 novembre 1964;
tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 ottobre 1979;
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 9 aprile 1991;
cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per gli ascensori installati prima del 24 giugno 1999.
3. Qualora si valuti che alcune delle caratteristiche specifiche dell’ascensore sono di ostacolo alla messa in opera di uno o più degli interventi di adeguamento previsti dall’analisi dei rischi, in quanto protette dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, il proprietario dell’ascensore o il suo legale rappresentante può fare certificare la speciale situazione del componente dell’impianto di ascensore da un ingegnere o architetto iscritto all’albo. In questo caso particolare l’ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all’art. 13 del regolamento, dà il suo parere sull’impossibilità della richiesta e indica le misure di compensazione che il proprietario deve far mettere in opera per tenere conto dei requisiti di sicurezza definiti nelle predette norme di buona tecnica.
Articolo 3: Interventi di adeguamento
1. L’ente autorizzato ad effettuare le verifiche periodiche e/o straordinarie, di cui all’art. 13 del regolamento, che ha effettuato o approvato l’analisi dei rischi, prescrive i conseguenti interventi di adeguamento sull’impianto, che dovranno essere tassativamente attuati entro i termini seguenti:
entro cinque anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella A;
entro dieci anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi per le situazioni di rischio riportate nella tabella B.
2. Le situazioni di rischio riportate nella tabella C potranno essere eliminate in occasione di interventi di modernizzazione successivi, di significativa entità.
3. Le situazioni di rischio riportate nelle tabelle A, B e C sono quelle elencate nell’appendice NA della norma UNI EN 81-80. Ad esse devono essere rapportati i risultati di ogni analisi dei rischi, come pure le possibili misure da adottare.
Articolo 4: Controllo della esecuzione degli interventi prescritti
1. Gli enti responsabili delle verifiche periodiche devono verificare, nel corso delle ispezioni successive, l’avvenuto adeguamento previsto dal presente decreto. Nel caso si verifichi il mancato adeguamento previsto dal presente decreto, il soggetto che ha eseguito la verifica periodica ne comunica l’esito negativo al competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza informando, per le rispettive competenze e responsabilità, il proprietario dello stabile e/o l’amministratore del condominio e la ditta di manutenzione.
Articolo 5: Responsabilità dell’esecuzione degli interventi prescritti
1. Il proprietario dell’impianto di ascensore, o il suo legale rappresentante, è responsabile della corretta esecuzione degli interventi di adeguamento nei termini previsti dal presente decreto e nel rispetto delle esecuzioni tecniche previste dall’analisi di rischio oppure da quelle indicate dalla norma di buona tecnica.
2. In caso di mancata esecuzione degli interventi di adeguamento della sicurezza prescritti dall’Organismo notificato o dalla ASL o dall’Ispettorato del lavoro, l’impianto ascensore non potrà essere tenuto in esercizio.
Articolo 6: Adeguamenti specifici
1. I seguenti punti della norma UNI EN 81-80 richiamata all’art. 3, comma 3:
misure per assicurare l’accessibilità ai disabili;
misure contro gli atti vandalici;
misure per assicurare un comportamento sicuro in caso d’incendio,
non sono compresi nelle tabelle in quanto soggetti a valutazioni specifiche. Tuttavia, gli stessi devono essere considerati in funzione delle esigenze degli utilizzatori e dell’ambiente in cui l’impianto ascensore è inserito. Pertanto, è responsabilità del proprietario richiedere esplicitamente quali misure adottare.
Articolo 7: Oneri
1. Gli oneri per l’esecuzione dell’analisi e della valutazione dei rischi sono a carico del proprietario o del legale rappresentante dell’impianto elevatore.
Articolo 8: Allegati
1. Costituiscono parte integrante del presente decreto le tabelle A, B e C con l’elenco degli interventi da attuare sugli elevatori al fine del loro adeguamento.
Allegato alla proposta di decreto ministeriale
Tabella A : [Interventi di adeguamento da eseguireentro cinque anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi]
Riferimento UNI EN 81-80
Punto di controllo
1
3
Precisione di livellamento e di fermata
2
30
Dispositivi di protezione della porta di piano
3
diversi
Adeguamento ascensori idraulici (secondo appendice NA UNI EN 81-80)
4
31
Dispositivi di blocco della porta di piano
5
34
Chiusura automatica porte di piano scorrevoli orizzontalmente
6
38
Rapporto sicuro tra superficie e portata
7
40
Presenza porta di cabina
8
70
Dispositivo di comando di ispezione e di arresto su tetto di cabina
9
71-18
Dispositivo di allarme in cabina e per il recupero di persone intrappolate nel vano di corsa
Allegato alla proposta di decreto ministeriale
Tabella B : [Interventi di adeguamento da eseguire entro dieci anni dalla data di esecuzione dell’analisi dei rischi]
Riferimento UNI EN 81-80
Punto di controllo
10
6-7
Chiusura cieca o parziale del vano di corsa
11
8
Dispositivi di blocco per le porte di accesso (ispezione) al vano di corsa e alla fossa
12
13
Difesa di separazione tra parti in movimento di più ascensori situati in un vano di corsa comune
13
14
Spazi liberi nella testata e nella fossa
14
15
Accesso sicuro alla fossa
15
22
Dislivelli e recessi nel locale del macchinario
16
25
Porte di cabina e/o di piano cieche
17
26
Resistenza del fissaggio della porta di piano
18
32
Sbloccaggio di emergenza delle porte di piano con un attrezzo speciale
19
43
Protezione contro la caduta dal tetto di cabina
20
45
Illuminazione normale della cabina
21
46
Illuminazione di emergenza della cabina
22
50a
Presenza di paracadute attivato da un limitatore di velocità compatibile per gli ascensori elettrici
23
52
Protezione contro l’eccesso di velocità in salita della cabina
24
53
Protezione contro il movimento incontrollato della cabina in salita o in discesa.
25
56
Ammortizzatori adeguati
26
60a.
Sistema per le manovre di emergenza di ascensori elettrici
27
62
Arresto e controllo di arresto del macchinario (contattori indipendenti)
28
63
Dispositivo contro l’allentamento delle funi o catene
29
66
Protezione contro l’elettrocuzione (IP2X)
Allegato alla proposta di decreto ministeriale
Tabella C : [Interventi di adeguamento da eseguire in occasione di interventi di modernizzazione successivi]
Riferimento UNI EN 81-80
Punto di controllo
30
1
Installazione senza materiali pericolosi, per esempio amianto
31
9
Parete del vano di corsa al di sotto della soglia di ogni porta di piano
32
10
Protezione degli spazi accessibili situati al di sotto della cabina, del contrappeso o della massa di bilanciamento
33
11
Difesa del contrappeso o della massa di bilanciamento
34
12
Difesa di separazione in fossa degli ascensori in un vano di corsa comune
35
19
Accesso sicuro al locale del macchinario e delle pulegge di rinvio
36
20
Pavimento non sdrucciolevole nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio
37
21
Distanze orizzontali nel locale del macchinario
38
23
Adeguata illuminazione nel locale del macchinario e delle pulegge di rinvio
39
24
Supporti metallici o ganci per lo spostamento delle apparecchiature nel locale del macchinario e nel vano di corsa
40
27
Porte di cabina e di piano che contengono vetro
41
28
Precauzioni contro la possibilità che le mani dei bambini vengano trascinate dalle porte in vetro
42
29
Illuminazione del piano
43
33
Non accessibilità dei dispositivi di blocco della porta di piano dall’esterno del vano di corsa
44
35
Porte scorrevoli a più ante
45
36
Resistenza al fuoco delle porte di piano
46
37
La porta di cabina motorizzata scorrevole orizzontalmente funziona solo se la porta di piano a battente è chiusa
47
41
Blocco della botola di soccorso sulla cabina
48
42
Sufficiente resistenza del tetto di cabina e della botola di soccorso
49
44
Sufficiente ventilazione della cabina
50
47
Protezione contro gli infortuni da pulegge di frizione, dalle pulegge e dai pignoni
51
48
Protezione contro lo scarrucolamento delle funi o catene da pulegge di frizione, dalle pulegge e dai pignoni
52
49
Protezione contro l’introduzione di oggetti tra le funi/catene e le pulegge di frizione, le pulegge e i pignoni
53
50 b
Paracadute e sistema limitatore di velocità compatibile per ascensori elettrici che funzionano correttamente
54
51
Dispositivo elettrico di sicurezza del tenditore della fune del limitatore
55
54 a
Protezione degli ascensori idraulici contro la caduta libera, la discesa con velocità eccessiva e la deriva della cabina
56
55
Sistema di guida per la cabina o la massa di bilanciamento
57
58
Distanza orizzontale tra la superficie del vano di corsa e la soglia, il telaio dell’accesso di cabina o bordo di chiusura delle porte scorrevoli di cabina
58
59
Distanza orizzontale tra la porta di cabina chiusa e la porta di piano
59
64
Limitatore del tempo di alimentazione del motore
60
67
Protezione del motore del macchinario dell’ascensore
61
68
Presenza di interruttori generali bloccabili nel locale del macchinario
62
69
Nessun funzionamento pericoloso dell’ascensore in caso di inversione di fase
63
72
Comunicazione diretta tra il locale del macchinario e la cabina
64
73
Presenza del controllo del carico
65
74
Informazioni sull’uso sicuro e sulla manutenzione dell’ascensore