Delega assemblea condominiale!

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Delega assemblea condominiale ecco le nuove regole per l’assemblea di condominio!

La riforma del condominio, Legge 11 dicembre 2012, n. 220, ha modificato la 67° disposizione di attuazione del Codice Civile, che regola la delega assemblea condominio.

Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta”.

Dalla data di entrata in vigore della Legge di riforma, per partecipare all’assemblea di condominio, come rappresentante di altro condomino, si dovrà possedere un modulo di delega in forma scritta.

La norma pone anche un nuovo limite di rappresentanza.

Se i condomini sono più’ di venti, il delegato non potrà rappresentare più’ di un quinto dei condomini e del valore proporzionale.

Quindi in ogni caso non più di duecento millesimi.

La delega per assemblea condominiale è una manifestazione di volontà, se data per iscritto è una scrittura privata.

Non esiste un modello predefinito di delega.

Elemento essenziale della scrittura privata è la sottoscrizione, l’apposizione di una firma, che, ne attribuisca la provenienza ed il contenuto ad un soggetto.

L’elemento sostanziale è dato dalla sua forza probatoria, sia in relazione al contenuto sia in relazione alla provenienza, a patto che la firma sia autografa (apposta di pugno).

Nel caso di un delega inviata via fax al delegato e presentata in assemblea, siamo sempre in presenza di una copia simile di un documento e non del suo originale.

In caso di mail la conformità all’originale è ancora più labile, a meno che, non si tatti di messaggio di posta elettronica certificato sottoscritto digitalmente dal delegante.

Pertanto consigliamo ai presidenti di assemblea di valutare attentamente prima di ammettere le deleghe condominiali, anche se in forma scritta.

Secondo quanto disposto dalla riforma, all’amministratore di condominio non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all’assemblea del condominio amministrato.

La nuova 67°,disposizioni di attuazione al codice civile, comma 5:”all’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea”.

Il termine usato dal legislatore: “qualunque”,  non lascia margini a dubbi interpretativi.

Quindi è necessario lo stop alle deleghe per gli amministratori di condominio in carica!

Non essendoci alcun riferimento legislativo, si può avallare la tesi che riferisce i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato sul modello del mandato con rappresentanza.

Una recente sentenza della giurisprudenza di legittimità ha consentito l’ammissione delle deleghe assemblea condominiale parziali.

Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n°22958 del 22 luglio 2022.

La sentenza afferma che la delega parziale è ammessa.

“…..Ogni condomino può conferire delega ad un rappresentante per intervenire all’assemblea fissando i limiti del mandato, e dunque anche soltanto per uno o più degli argomenti da trattare all’ordine del giorno“.

Come di evince chiaramente la delega assemblea condominio ha delle regole di applicazione molto precise!

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