Le dimissioni dell’amministratore di condominio.
Quando e come l’amministratore può lasciare l’incarico conferito dall’assemblea dei condomini.
Dimissioni dell’amministratore di condominio; l‘amministratore può rinunciare in ogni tempo al proprio incarico dimettendosi senza preavviso.
In ogni caso le dimissioni andranno comunicate formalmente a tutti i condomini.
Per ufficializzare le dimissioni dell’amministratore di condominio, è necessario seguire una procedura ben definita che garantisce trasparenza e continuità nella gestione del condominio.
Il protocollo per le dimissioni dell’amministratore di condominio.
Innanzitutto, l’amministratore dovrà redigere una comunicazione scritta, indirizzata a tutti i condomini, in cui esporrà chiaramente la sua intenzione di dimettersi, indicando la data effettiva delle dimissioni.
Il documento andrà inviato con un mezzo che garantisca la prova di avvenuta ricezione, come una raccomandata a.r. o una PEC (Posta Elettronica Certificata).
Successivamente, l’amministratore dovrà convocare un’assemblea dei condomini per discutere le sue dimissioni e procedere alla nomina di un nuovo amministratore.
Durante questa assemblea, l’amministratore dimissionario deve presentare una relazione finale sulle attività svolte e lo stato delle finanze condominiali.
Inoltre, dovrà predisporre la consegna di tutti i documenti e i registri pertinenti al nuovo amministratore.
Assicurandosi che il passaggio di consegne avvenga in modo fluido e senza interruzioni nella gestione ordinaria del condominio.
Le dimissioni dell’amministratore di condominio nel Codice civile.
Il nostro Codice civile considera le dimissioni dell’amministratore di condominio.
L’articolo 1129 comma dieci della norma indica: ”L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.
La norma non è di facile interpretazione, non ci indica chi debba convocare l’assemblea di condominio in caso di dimissioni dell’amministratore, ma in ogni caso legittima la possibilità di rinuncia alla carica.
In ogni caso il vero problema dell’amministratore dimissionario e la prorogatio, ossia la conservazione dei poteri/doveri fino alla nomina del nuovo amministratore.
Secondo l’articolo 1129 comma 8 del Codice civile: ”Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.
La norma sembra applicarsi anche al caso di dimissioni dell’amministratore di condominio.
Quindi anche in questo caso l’amministratore di condominio dimissionario dovrà eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
La prorogatio dell’amministratore dimissionario.
Durante il periodo di prorogatio, ossia il lasso di tempo tra la presentazione delle dimissioni e la nomina del nuovo amministratore, l’amministratore uscente manterrà alcune competenze e doveri fondamentali per garantire la continuità gestionale del condominio.
In particolare, l’amministratore dimissionario deve continuare a svolgere tutte le attività ordinarie necessarie alla gestione del condominio, come il pagamento delle utenze, la manutenzione ordinaria e la gestione delle emergenze.
È inoltre responsabile di assicurare che tutte le questioni amministrative e finanziarie siano documentate chiaramente e siano facilmente accessibili al nuovo amministratore.
Questo include la preparazione di un rendiconto aggiornato e la gestione della contabilità, in modo da prevenire eventuali disagi o disservizi per i condomini.
Durante il periodo, è essenziale che l’amministratore mantenga una comunicazione trasparente e costante con i condomini,.
Informandoli di eventuali sviluppi e garantendo che tutte le decisioni prese siano nel migliore interesse della comunità condominiale.
Il periodo di transizione dovrà essere gestito con particolare attenzione per evitare disservizi e garantire che il nuovo amministratore possa subentrare con tutte le informazioni necessarie per operare efficacemente sin dal primo giorno.
La convocazione della nuova assemblea.
Alla luce di quanto indicato appare opportuno per l’amministratore dimissionario attivarsi per la convocazione di un’assemblea condominiale utile per nominare un nuovo amministratore del fabbricato.
Nell‘avviso di convocazione dovranno essere indicati chiaramente l’ordine del giorno, che includerà principalmente la selezione di candidati per la nuova nomina.
Durante l’assemblea, i condomini avranno l’opportunità di valutare le competenze e le esperienze dei potenziali nuovi amministratori.
Confrontando i loro programmi di gestione e le proposte economiche.
È fondamentale raggiungere un consenso sulla scelta del nuovo amministratore per garantire una transizione fluida e la continuità nella gestione delle attività condominiali.
Il condominio ha il diritto di rifiutare le dimissioni dell’amministratore?
No, il condominio non può rifiutare le dimissioni dell’amministratore.
Sul tema è intervenuta un recente disposizione della giurisprudenza di legittimità che ha confermato l’assunto.
TRIBUNALE DI ROMA, Sentenza n. 5166/2021 del 24-03-2021.
…….”… le dimissioni dell’amministratore sono atto unilaterale che non richiede accettazione (parte attrice nella comparsa conclusionale mostra di esserne, del resto, correttamente consapevole); il rifiuto delle dimissioni espresso dall’assemblea altro non può essere qualificato se non in termini di esortazione all’amministratore a continuare nel suo incarico, e dunque a ritirare le dimissioni, e null’altro non potendo impedire all’amministratore di dimettersi. …” .