Domicilio digitale del condominio. Come individuarlo?
Il condominio è un semplice ente di gestione senza alcuna personalità giuridica.
Il Codice civile si limita ad indicare quali sono le parti comuni di un fabbricato, ma non ci da la definizione dell’istituto.
Una recente circolare dell’Agenzia delle Entrate; Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 ha provato a definirlo.
“Il condominio negli edifici, disciplinato dagli articoli da 1117 a 1139 del Codice civile, costituisce una particolare forma di comunione in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall’appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, ecc.), ed una comproprietà sui beni comuni dell’immobile.
Il condominio può svilupparsi, ad esempio, sia in senso verticale (edificio condominiale a più piani) sia in senso orizzontale (residence composti da villette mono o bifamiliari con più servizi in comune quali, ad esempio, strade interne, illuminazione, ecc.).
Si tratta di una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, in cui il condòmino non può, rinunciando al diritto sulle cose comuni, sottrarsi al sostenimento delle spese per la loro conservazione e sarà comunque tenuto a parteciparvi in proporzione ai millesimi di proprietà”.
Anche se nella legge non vi è alcun cenno alla personalità giuridica, come tutti gli enti di diritto, anche il condominio deve avere una sede legale e/o un domicilio anche fiscale.
La sede legale del condominio coincide con il domicilio dell’amministratore pro tempore quando questi è stato nominato.
Il principio è stato confermato dalla Giurisprudenza di legittimità. Corte di Cassazione Sez. V civ., ord. 25.10.2017, n. 25276 “Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, la notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo di soggettività giuridica, va effettuata, seguendo le regole stabilite per le persone fisiche, all’amministratore, quale elemento che unifica, all’esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari……….”.
Recentemente si accenna sempre più spesso al domicilio digitale del condominio.
Il domicilio digitale è l’indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del CAD.
Ossia un indirizzo di posta elettronica dotato di particolari cautele dove i terzi, compresa la pubblica amministrazione, possono notificare atti e/o comunicazioni certificate.
In altre parole una raccomandata con ricevuta di ritorno, dematerializzata, completamente digitale.
A partire dal 06 giugno 2023 ogni cittadino maggiorenne e titolare di un indirizzo PEC potrà eleggere il proprio domicilio digitale su INAD.
A partire dal 6 luglio 2023, tutti i professionisti che esercitano una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013 e gli enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC, potranno eleggere domicilio digitale su INAD.
Quindi tutti gli amministratori di condominio che esercitano in regime di Legge 4/2013, ad oggi non obbligati a dotarsi di una pec, se vorranno potranno, una volta acquisito un indirizzo di posta elettronica certificata, dotarsi di un domicilio digitale.
Che di fatto diverrà il domicilio digitale del condominio amministrato.
Ma di più, anche i condomini minimi edifici composti da un numero non superiore a otto condòmini.
I condomini che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministratore potranno dotarsene ugualmente.
Tutti i terzi accedendo al portale INAD potranno individuare il domicilio digitale dell’amministratore e/o del condominio, se attivati.
Chiunque potrà consultare liberamente l’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione.
Inserendo il codice fiscale della persona o dell’ente di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.
La novità è rilevante anche per le convocazioni di assemblea condominiale, che secondo la 66° disposizione di Attuazione al Codice civile può essere convocata anche a mezzo pec.
Accedendo al Portale INAD gli amministratori di condominio potranno, se caricate, acquisire le pec dei propri condomini.
Convocandoli in assemblea a mezzo pec, con notevole risparmio economico e di tempo.