Fattura elettronica in condominio!

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Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche. L’obbligo di fattura elettronica, varrà sia nel caso in cui la prestazione di servizio avverrà tra due operatori Iva, sia nel caso in cui la prestazione si eseguirà da un operatore Iva a favore di un consumatore finale.

Quindi anche le fatture emesse da prestatori a favore del condominio dovranno essere elettroniche.

La fatturazione elettronica si differenzierà dalla fatturazione cartacea per due aspetti: la fattura andrà redatta attraverso uno strumento informatico; pc, tablet, smartphone e dovrà trasmettersi elettronicamente tramite il così detto sistema di interscambio (SdI).

Saranno esonerati dall’emissione della fattura elettronica le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel “regime di vantaggio” (di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” (di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Anche gli amministratori di condominio che adottano i regimi fiscali indicati rientreranno nell’esonero.

Come indicato dall’articolo1, comma 3, del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127: “Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E’ comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura”.

Mentre nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche) e relative specifiche tecniche; al punto 3,3 si legge:” Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica“.

Per completezza di informazione si deve riportare quanto indicato nelle FAQ Agenzia delle Entrate pubblicate il 27 novembre 2018: ” Come stabilito dall’art. 1 del D.lgs. n. 127/15, l’operatore IVA residente o stabilito è obbligato ad emettere la fattura elettronica anche nei rapporti con i consumatori finali (B2C) e a consegnare agli stessi una copia della fattura elettronica emessa, in formato analogico o elettronico, salvo che il cliente non rinunci ad avere tale copia. Inoltre si sottolinea che, tanto i consumatori finali persone fisiche quanto gli operatori che rientrano nel regime forfettario o di vantaggio, quanto i condomini e gli enti non commerciali, possono sempre decidere di ricevere le fatture elettroniche emesse dai loro fornitori comunicando a questi ultimi, ad esempio, un indirizzo PEC (sempre per il tramite del Sistema di Interscambio). ………..”.

Il Mapi lo scorso 21 dicembre ha organizzato, a Roma, un workshop riservato agli iscritti la Movimento dedicato alla fatturazione elettronica.

Il Workshop si è avvalso della  collaborazione del Dott. Marco G. Belfiore, tributarista e revisore condominiale, la discussione si è incentrata sulle complesse implicazione del nuovo obbligo tributario.

Al Workshop hanno partecipato attivamente gli amministratori di condominio presenti, collaborando ai lavori, integrando la discussione con domande e testimonianze pratiche, condividendo le proprie esperienze professionali, indispensabili per tentare a un’indagine approfondita della materia.

Nella stessa data si sono, anche svolti gli esami di abilitazione e aggiornamento amministratore di condominio sessione di Roma.

In sede hanno superato l’esame del corso di aggiornamento professionale anno 2018/2019 gli amministratori; Adriana Santambrogio, Antonella Frazzitta, Claudio Presciutti, Fabrizio Pironti e Lauretta Antonetti,  mentre ha superato l’esame del corso di formazione Rosaria Conte.

Tutti gli amministratori Mapi si abilitano al corso di formazione e/o aggiornamento amministratore di condominio esclusivamente tramite esami in presenza fisica.

Al nuovo amministratore abilitato e agli  amministratori aggiornati, i nostri migliori auguri di un pieno successo professionale!

Tutti i nominativi indicati potranno essere visionati nel registro telematico degli amministratori di condominio!

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