Finanziaria 2011 – Compravendita necessità di adeguare i dati catastali

Il corretto accatastamento dei fabbricati diventa indispensabile in caso di loro compravendita, dallo scorso primo luglio, infatti, si possono vendere solo immobili inattaccabili dal punto di vista catastale: le novità introdotte prevdeno maggiori adempimenti, ma in teoria nessuna spesa aggiuntiva, per i venditori che si sono già adeguati alle normative. L’articolo 19, comma 14, Dl 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2010, n. 122, Finanziaria 2011, detta nuove prescrizioni: Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari nel rogito a pena di nullità. . Il punto più complesso, della nuova norma, è quello secondo cui il venditore deve dichiarare che l’immobile al momento del trasferimento è conforme ai dati catastali e alle planimetrie. In alternativa può sostituire la dichiarazione con un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato, che avrà certamente un costo, la quale trasferirà al professionista la responsabilità relativa alla  conformità della attestazione. Per  lavori effettuati in casa tesi a cambiare la destinazione delle superfici (nuovo bagno) o la volumetria dell’immobile ( veranda) appare indispensabile prima del rogito la variazione catastale e l’assegnazione di una nuova rendita. La variazione non appare dovuta in caso di lavori  che non alterino la consistenza  delle superfici (apertura in un tramezzo).