Il green pass in condominio! Cosa fare? Quali sono le indicazione per l’amministratore e i condomini?
Il Decreto-legge n. 105 del 23 luglio 2021, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021, ha ampliato i luoghi a cui si accederà solo attraverso l’esibizione della certificazione verde COVID-19 o anche “Green Pass”.
Il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening ha esteso l’obbligo di green pass a tutto il mondo del lavoro.
Il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività’ economiche e sociali, ha introdotto il così detto “Green Pass Rafforzato”.
Il green pass base attesta l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2, la guarigione dall’infezione Covid-19 o l’effettuazione di un test antigenico rapido (ultime 48 ore) o molecolare (ultime 72 ore).
Il green pass rafforzato, invece, attesta l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19, non considerando l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
Il Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 229 Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria entrato in vigore il 31 dicembre 2021 limita esclusivamente ai possessori di green pass rafforzato l’accesso a alberghi e strutture ricettive; feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; sagre e fiere; centri congressi; ristoranti e bar al chiuso e all’aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Ci si chiede i condomini e l’amministratore sono obbligati a possederlo ed esibirlo per partecipare all’assemblea condominiale?
Nel silenzio del legislatore, nessuna indicazione esplicita è riservata al condominio, per dare una risposta al quesito è necessario verificare preliminarmente dove sarà convocata l’assemblea condominiale.
Se la riunione si tenga in luoghi già considerati dalla legislazione sopra indicata, quali ad esempio palestre, ristoranti o centri culturali, hotel per accedere alle strutture sarà necessario esibire la certificazione a richiesta del responsabile della struttura.
In caso la riunione si tenga in abitazioni private o all’interno dell’edificio condominiale in spazi comuni non sembra esservi alcun obbligo di esibizione, meglio ancora la circostanza non è stata considerata dal legislatore.
In ogni caso l’amministratore di condominio libero professionista e/o imprenditore dovrà essere in possesso della certificazione per partecipare all’assise, a prescindere da dove si tenga, non è chiaro però quale sia l’organo demandato al controllo del documento.
Si evidenzia che il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, ha imposto dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022 l’obbligo di usare dispositivi di protezione delle vie aeree (mascherine) nei luoghi all’aperto anche in zona bianca.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto legge sulle misure di contenimento all’epidemia da Covid 19.
Il Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1, Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, entrato in vigore in data 08 gennaio 2022 ha imposto l’obbligo vaccinale ai cinquantenni.
Dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n°286, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
Avendo il Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 regolato il mondo del lavoro sia pubblico sia privato come dovrà comportarsi l’amministratore di condominio libero professionista?
L’amministratore di condominio sarà tenuto a disporre della green pass base per accedere ai luoghi di lavoro, sia che si tratti del proprio studio che dello stabile condominiale. Non è chiaro quale sarà il soggetto demandato al controllo.
Se poi l’amministratore, libero professionista, avrà dei dipendenti o collaboratori di studio questi soggetti dovranno disporre della certificazione verde base e sarà onere dell’amministratore verificarne la conformità alle normative vigenti.
Lo stesso varrà per il portiere o per gli altri lavoratori dipendenti del condominio. In questo caso, il controllo sul possesso delle certificazioni spetterà proprio all’amministratore, in quanto loro datore di lavoro.
In caso di manutenzioni condominiali affidate a imprese terze, ossia non lavoratori dipendenti del condominio l’obbligo del green pass è espressamente previsto dal decreto.
Chiunque presti attività lavorativa nel condominio dovrà infatti possedere la certificazione base ed esibirla a richiesta.
In ogni caso le verifiche non saranno di competenza dell’amministratore di condominio, ma dei responsabili delle imprese a cui è stata appaltata l’esecuzione dei lavori.
Anche in quest’ultimo caso sarebbe opportuno che l’amministratore di condominio richieda una liberatoria scritta ai titolari delle ditte esecutrici dei lavori in cui si confermi il possesso del green pass da parte dei propri dipendenti.
Si da il caso che i lavoratori con età anagrafica dai cinquant’anni in poi per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, dovranno possedere ed esibire il green pass rafforzato introdotto dal Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 sotto il controllo del proprio datore di lavoro pena una sanzione pecuniaria da 600 a 1500 Euro.
Quindi anche gli amministratori di condominio lavoratori autonomi over 50, saranno obbligati al green pass rafforzato quando presteranno la loro opera in ufficio, presso il condominio o in caso di presenza in assemblea di condominio.
Il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, ha di fatto certificato la fine dell’emergenza in Italia.
Dal primo aprile per accedere ai luoghi di lavoro necessiterà solo il Green Pass base, ottenuto con il vaccino, il certificato di guarigione o con esito negativo di un tampone valido 48 ore se rapido o 72 ore se molecolare.
In ogni caso per gli over 50 resta in vigore l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno 2022.
A partire dal 1° maggio 2022 decade la correlazione diretta tra luoghi di lavoro e Green pass.
La Cerificazione verde non sarà più necessaria per accedere al lavoro.
In relazione ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie sempre dal 1° maggio cade l’obbligo per tutti i lavoratori a eccezione di chi lavora nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
Con l’Ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle via aeree nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
L’articolo 2 dell’Ordinanza prescrive:”È comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico“.
“Considerato che, in relazione all’attuale andamento epidemiologico, persistono esigenze indifferibili di contrasto al diffondersi della pandemia da Covid-19“.
Il datore di lavoro, potrà liberamente mantenere fino al 15 giugno, l’obbligo di mascherina, nell’esercizio del suo potere gestionale al fine di garantire salubrità e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha emanato una circolare idonea a regolare l‘uso delle mascherine nei luoghi di lavoro pubblici.
Nel documnto si raccomanda l’uso del presidio, tra l’altro in caso di riunioni in presenza e in ascensore!


