Super-Condominio-Mapi

Il supercondominio e la Legge di Riforma

15 Gennaio 2017

Il supercondominio non è definito dalla Legge. Anche il condominio negli edifici di cui è una derivazione, non ha una sua definizione nel Codice Civile.

A differenza del condominio che in questi anni prima della riforma ha avuto una, anche se limitata regolamentazione nei pochi articoli riservati il Codice Civile, il supercondominio nell’identico periodo non ha usufruito di alcuna normativa dedicata specificatamente all’istituto.

La Suprema Corte di Cassazione negli ultimi anni ha trattato frequentemente l’istituto del supercondominio.

La situazione qui descritta appare modificata con la legge di riforma del condominio in vigore dal 18 giugno 2013. La legge 11 Dicembre 2012 n°220 con l’articolo 2 ha introdotto l’articolo 1117Bis del codice civile:”«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilità). – Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117″.

L’ultima parte dell’articolo si riferisce al supercondominio ossia ad una struttura complessa dove più edifici condominiali autonomi condividono alcuni beni funzionali (viali d’ingresso – giardini – cortili – locali portineria) e quindi i relativi servizi accessori di gestione e/o manutenzione.

La legge di riforma del condominio, Legge 11 Dicembre 2012 n°220, con l’articolo 21, ha modificato anche la 67° disposizione l’attuazione del Codice Civile, l’articolo al comma 3° e 4° ha regolato il funzionamento dell’assemblea del supercondominio con più di sessanta condomini.

Da queste brevi note si evidenzia come la Legge di riforma abbia contribuito a una migliore comprensione dell’istituto e a una regolamentazione  del suo funzionamento.