Il Verbale di assemblea condominiale deve sempre contenere la specifica indicazione dei condomini assenti astenuti contrari e favorevoli!

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Secondo il nuovo testo post riforma dell’articolo 1137 del Codice Civile le deliberazioni dell’assemblea condominiale prese in conformità della Legge e del regolamento di condominio sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che, decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.In concreta applicazione del principio enunciato, ogni delibera di assemblea condominiale deve  indicare  per ogni singola decisone, nominativamente i condomini singoli, favorevoli e contrari o astenuti e le rispettive quote millesimali, nonché i condomini assenti con le rispettive quote millesimali.  Dottrina e giurisprudenza unanimemente concordano, sul principio, secondo cui, con riferimento al contenuto, il verbale deve contenere l’indicazione dei nominativi dei condomini consenzienti, di quelli dissenzienti o astenuti, e i valori delle rispettive quote millesimali. La ciatata indicazione risponde ad un duplice scopo: da una parte, rende possibile la verfica dei quorum previsti dalla normativa per ogni delibera, dall’altra consente di individuare i condomini dissenzienti, assenti o astenuti , i quali avranno facoltà esclusiva di impugnare la decisione assembleare.  Così hanno sentenziato le  Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione; Sentenza 07.03.2005, n. 4806: “In tema di delibere di assemblee condominiali, è annullabile “ex” art. 1137 cod. civ. la delibera il cui verbale contenga omissioni relative alla individuazione dei singoli condomini assenzienti, dissenzienti, assenti o al valore delle rispettive quote”. Il principio è stato confermato da numerose sentenze successive di legittimità e merito. Secondo la Suprema Corte, la carenza del requisito del verbale di assemblea , rende impossibile verificare se sussistano o meno le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice Civile. Considerando il numero dei partecipanti al condominio (quorum personale), e le rispettive quote millesimali (elemento reale) e delegittimando la delibera,  rendendola annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del Codice Civile. Considerato il notevole vulnus, che, la verbalizzazione incompleta arreca al condomino assente, non consentendogli di verificare i  condomini favorevoli,  i condomini contrari o astenuti, ed il rispetto per la delibera indicata dei quorum costitutivi e deliberativira dati dalla normativa.