Chi tra i condomini può impugnare la delibera condominiale?
Secondo il nuovo articolo 1137 del Codice Civile, come modificato dalla Legge 11 Dicembre 2012 n°220 (anche detta riforma del condominio): “Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti. L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria”.
Il testo previgente, così disponeva:”Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità stessa. Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti”.
Dal dettato normativo, si evince che non tutti i condomini possono impugnare davanti all’autorità giudiziaria le delibere condominiali, ma esclusivamente i condomini assenti, dissenzienti e/o astenuti.
La disposizione si riferisce alle delibere annullabili e non considera le delibere nulle, delle quali è possibile l’impugnazione in ogni tempo e da parte di chiunque.
Sono da considerarsi nulli i deliberati che hanno a oggetto materie sottratte ai poteri dell’assemblea condominiale e che si ritengono contrari a norme imperative di legge.
Le delibere nulle sono impugnabili da tutti i condomini, perfino da chi ha votato a favore della medesima decisione poi impugnata.
Una recentissima pronuncia della giurisprudenza di legittimità – Corte di Cassazione Sezione 2° Civile – Ordinanza n°5611 del 26 febbraio 2019 – ha così disposto: “L’art. 1137 c.c. prevede l’azione di annullamento delle deliberazioni assembleari, attribuendone la legittimazione ad ogni condomino assente o dissenziente (o astenuto, come precisato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, nella specie non applicabile ratione temporis). La legittimazione all’impugnazione ex art. 1137 c.c., e cioè la qualità di condomino assente, dissenziente o astenuto, deve essere provata dall’attore (non bastandone la semplice allegazione);….. Come già ricordato a proposito del primo motivo, l’art. 1137, comma 2, c.c. ammette l’impugnazione della delibera assembleare soltanto da parte dell’assente, del dissenziente e dell’astenuto; pertanto, il condomino presente, che abbia partecipato all’assemblea, non può impugnare la deliberazione se non è dissenziente (o non si sia astenuto) proprio in ordine alla deliberazione che impugna. Il dissenso dell’impugnante rispetto alla deliberazione deve essere allegato e provato ed incombe sullo stesso l’onere della relativa prova (Cass. Sez. 2, 05/09/1969, n. 3060; Cass. Sez. 2, 16/04/1973, n. 1079; Cass. Sez. 6-2, 09/05/2017, n. 11375, non massimata)”.
La pronuncia confermando quanto indicato nell’articolo 1137 del Codice Civile, ossia che il condomino presente in assemblea, ma non dissenziente o astenuto sulla relativa delibera, in caso di deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, non può impugnare il deliberato; ha anche ribadito il principio, detto anche dell’onere della prova. Secondo cui, chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento. In questo caso provare, che pur presenti in assemblea al momento del voto ci si è dichiarati dissenzienti o astenuti in relazione a punti dell’ordine del giorno deliberati.
Concludendo si può ritenere inopportuno il riferimento riconosciuto dalla nuova normativa all’astenuto, il quale partecipando alla volontà assembleare avrebbe, quanto meno, l’obbligo di dichiarare il proprio voto.Concedendogli la possibilità di impugnare la delibera si incentiva la litigiosità condominiale e lo si deresponsabilizza, il condomino non si sente più costretto a contribuire alle votazioni programmate, così facendo si crea di fatto una partecipazione passiva all’assemblea con grave pregiudizio per il funzionamento del condominio e con duplicazione immotivata dei momenti decisionali.