“L’art. 1137 c.c. non disciplina la forma delle impugnazioni delle deliberazioni condominiali, che vanno pertanto proposte con citazione, in applicazione della regola dettata dall’art. 163 c.p.c.”.
L’articolo 1137 del Codice Civile si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio, per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle decisioni adottate dall’assemblea, ma nulla dispone in ordine alle relative modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione dell’art. 163 c.p.c., secondo cui “la domanda si propone mediante citazione”. Ciò stante, la questione della conversione si pone in termini inversi rispetto a quelli in cui è stata finora affrontata: si tratta di stabilire se la domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, proposta impropriamente con ricorso anziché con citazione, possa essere ritenuta valida e se a questo fine sia sufficiente che entro i trenta giorni stabiliti dall’art. 1137 c.c. l’atto venga presentato al giudice, e non anche notificato. A entrambi i quesiti va data risposta affermativa, in quanto l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già mediante il tempestivo deposito in cancelleria, mentre estendere alla notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno specifico e concreto interesse del convenuto, mentre grava l’attore di un incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma dai tempi impiegati dall’ufficio giudiziario per la pronuncia del decreto di fissazione dell’udienza di comparizione.
Emendamenti Mapi alla riforma del Condominio.
Articolo 1137 Codice Civile
Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente o dissenziente può fare ricorso all’autorità giudiziaria, chiedendo l’annullamento della delibera nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data delle deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione del verbale per gli assenti. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento, l’Autorità Giudiziaria, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto il ricorso, l’ esecuzione della deliberazione impugnata, quando sussistono gravi motivi. L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e del regolamento di condominio. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, applicando i principi della soccombenza virtuale. Per quanto non espressamente previsto il procedimento di sospensione è disciplinato dalle norme di cui al Libro IV, Titolo I, capo III, sezione I.
Commento alle modifiche
Rimane indispensabile preferire la forma del ricorso tecnico per l’impugnazione delle delibere condominiali al fine di dare carattere urgente, sottoposto immediatamente all’attenzione del Giudice, alla contestazione della delibera assembleare. Il tutto finalizzato ad un principio di economia processuale, teso ad evitare una duplicazione dei procedimenti con la fase cautelare avulsa dalla decisione sul merito della vicenda. La forma del ricorso, consente al giudice di fissare un termine breve per la comparizione delle parti e per l’eventuale sospensione della delibera. Continuando poi nel medesimo procedimento la valutazione del merito della vicenda. Un unico Giudizio con due fasi, come accade nei procedimenti per convalida di sfratto. Appare assolutamente inidoneo nel procedimento di impugnazione delle delibere condominiali l’uso della atto di citazione in Giudizio, procedimento che per sua natura esclude una fase cautelare del procedimento, fase intimamente connessa nei Giudizi di impugnazione delle delibere condominiali.