La reperibilità dell’amministratore di condominio

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In questi giorni di festeggiamento una domanda nasce spontanea! L’amministratore di condominio deve essere sempre reperibile? O come gli altri professionisti, la sua attività è limitata a orari prestabiliti fuori dai quali, non può essere contattato dai condomini, al fine di sollecitarne un intervento? Si può contattare l’amministratore di Sabato e nei giorni festivi? A tutti questi dubbi al momento non vi è una risposta certa.

Cerchiamo di elaborare un’argomentazione.

Il rapporto che lega l’amministratore e il condominio è un rapporto di diritti privato; precisamente un contratto di mandato.

Secondo il comune insegnamento l’amministratore di condominio è un mandatario. Un soggetto fisico e/o giuridico, che, dietro compenso, si obbliga a svolgere determinate attività intellettuali in nome e per conto dei condomini. Secondo l’articolo 1703 del Codice Civile: ” Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”.

Secondo l’articolo 1710 del Codice Civile: “Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia”.  Che cosa è la diligenza del buon padre di famiglia? Secondo un’interpretazione accettabile è la responsabilità media cui deve attenersi, un soggetto da cui dipendono altre persone e al quale sono affidate.

Nelle varie mansioni attribuite dalla norma all’amministratore, ve ne sono alcune, che, possono attendere i tempi d’intervento concordati con i condomini, secondo le esigenze professionali dell’amministratore, ma, ve ne sono altre che potrebbero non supportare un intervento programmato dell’amministratore, prevedendo una sua totale reperibilità.

La manutenzione ordinaria, la gestione dei beni comuni e la conservazione dei medesimi rientrano nelle competenze dell’amministratore come la manutenzione straordinaria, in caso di urgenza.

In teoria ove l’amministratore in sede di conferimento dell’incarico non abbia precisamente indicato, che, il mandato e le relative attribuzioni di Legge valgono solo per i giorni feriali, la risposta è affermativa, il mandato conferito dall’assemblea di condominio se non specificatamente previsto, non libera l’amministratore dall’intervenire, almeno per i casi di manutenzione urgente.

Buona norma sarebbe esporre nella bacheca condominiale i recapiti dei fornitori dei servizi condominiali e dei manutentori dei beni comuni, attività da porre in essere se debitamente autorizzati in forma scritta dai medesimi fornitori e manutentori.

Ciò non significa deresponsabilizzare completamente i condomini, perché in caso di reale irreperibilità dell’amministratore i medesimi dovranno assumersi le proprie responsabilità e intervenire, interessando, se del caso, di questioni urgenti le autorità di pubblico intervento.