L’appropriazione indebita e l’amministratore di condominio

compenso-amministratore-condominio

Il rapporto che lega l’amministratore al condominio è oggettivamente orientato alla tutela d’interessi della collettività condominiale. Da ciò deriva l’autonomia dei poteri di gestione e d’indirizzo, svincolati dalle specifiche imposizioni del singolo condomino, e anche, indirizzati verso obiettivi potenzialmente in contrasto con le attese di quest’ultimo.

Il rapporto è inquadrabile nella fattispecie contrattuale del mandato (Articoli 1703 e seguenti Codice Civile), mandato con rappresentanza, potendo l’amministratore di condominio agire in nome e per conto dei condomini e dovendo lo stesso adempiere al proprio incarico con la diligenza del buon padre di famiglia (Art.1710 Codice Civile).

Dovendo inoltre provvedere obbligatoriamente a rendicontare al mandante tutto quanto ricevuto per l’esercizio della propria attività, e rimettergli al termine tutto quanto avuto in eccedenza (Art.1713 Codice Civile).

Il mandato presuppone tra l’altro la gestione di denaro altri al fine di adempiere a quanto previsto dall’articolo 1130 del Codice Civile, secondo cui l’amministratore di condominio, tra l’altro, deve: “riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’edificio e per l’esercizio dei servizi comuni”.

Quali limiti ha l’amministratore di condominio nella gestione del denaro altrui? Da ultimo una recente Sentenza della Corte di Cassazione ha dato un deciso indirizzo.

Secondo il pronunciato della Corte di Cassazione – Sezione 2° Penale – Sentenza n°31322 del 31 Maggio 2017: “…l’amministratore instaura con i condomini un rapporto di mandato………  Nell’ ambito di questo contratto di mandato, volto al compimento di più atti giuridici nell’ interesse dei condomini, l’amministratore può ricevere dai condomini somme di denaro al fine di provvedere all’ esecuzione di specifici pagamenti o da riversare nella cassa condominiale onde far fronte alle spese di gestione del condominio secondo i bilanci approvati dall’ assemblea…… Sarà infatti ravvisabile un’ oggettiva interversione del possesso ogni qualvolta l’ amministratore di condominio, anziché dare corso ai suoi obblighi, dia alle somme a lui rimesse dai condomini una destinazione del tutto incompatibile con il mandato ricevuto e coerente invece con sue finalità personali …

Nel caso specifico si era appurato che le somme prelevate dal conto di un condominio erano servite a coprire le perdite di un diverso condominio gestito dal medesimo amministratore.

Alla luce di quanto riferito si consiglia estrema prudenza agli amministratori di condominio professionisti!