Tra le nuove incombenze, che, la riforma riserva all’amministratore di condominio, vi è quella di dare specifiche comunicazioni ai condomini al momento della sua nomina. Precisamente il 2° Comma dell’articolo 1129 del Codice Civile, così indica: “Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata”. Gli mministratori al momento della nomina devono fare molta attenzione ed inserire a verbale le citate indicazioni.
Le insidie della Riforma del Condominio – Nuovo Articolo 1129 – Comma 2 del Codice Civile
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