I contraenti, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n°37 del 22 Gennaio 2008, si danno reciprocamente atto che:
Gli impianti dell’immobile (specificandoli) non rispondono alla normativa vigente dell’epoca in cui sono stati realizzati o modificati;
Il locatore non garantisce la conformità degli impianti dell’immobile (specificandoli) alla normativa vigente dell’epoca in cui sono stati realizzati o modificati;
I contraenti rinunziano ad allegare al contratto la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza di cui all’articolo 7, comma 6 DM 37/08;
Trattandosi di edificio condominiale, il conduttore esonera il locatore da responsabilità in riferimento agli impianti condominiali;
Il costo concordato tra le parti tiene conto degli impianti non conformi;
Il conduttore è stato esaurientemente informato sui rischi a persone e cose dovuti alla non conformità degli impianti, dichiarando di accettare lo stato di fatto in cui si trova l’immobile e la relativa impiantistica;
Il conduttore dichiara di rinunciare all’adeguamento degli impianti, alla messa in sicurezza, e alla garanzia di conformità,manlevando il locatore da ogni responsabilità derivante dall’uso dell’immobile nello stato di fatto.