Modificata la Riforma del Condominio – Articolo 1 Comma 9 del Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145 in G.U. del 23 Dicembre 2013 n. 300 in vigore dal 24 Dicembre 2013
Ad un anno dall’entrata in vigore della riforma del condominio negli edifici, Legge 11 dicembre 2012, n. 220, il legislatore, con l’adozione di un Decreto Legge, scelta, che, induce a qualche perplessità, modifica nuovamente il suo operato, speriamo, che, dopo aver ignorato la materia per diversi anni, nei prossimi tempi non si dovrà assistere ad un iperattivismo legislativo, di cui, lo stato, non si condividono le motivazioni.
Di seguito si riporta il Testo di Legge.
Decreto Legge del 23 dicembre 2013 n. 145 in G.U. del 23 dicembre 2013 n. 300, in vigore dal 24 dicembre 2013
Articolo 1° comma 9
9. La riforma della disciplina del condominio negli edifici, di cui alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ cosi’ integrata:
a) con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attivita’ di formazione degli amministratori di condominio nonche’ i criteri, i contenuti e le modalita’ di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica prevista dall’articolo 71-bis, primo comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220;
b) all’articolo 1120, secondo comma, n. 2, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole «per il contenimento del consumo energetico degli edifici» sono soppresse;
c) all’articolo 1130, primo comma, n. 6, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «nonche’ ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza» sono inserite le seguenti: «delle parti comuni dell’edificio»;
d) all’articolo 1135, primo comma, n. 4, del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo’ essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti»;
e) all’articolo 70 delle disposizioni per l’attuazione del Codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, dopo le parole: «spese ordinarie» sono aggiunte le seguenti: «L’irrogazione della sanzione e’ deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice».