Negoziazione assistita: nuovo impegno per l’amministratore di condominio

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I continui interventi del nostro Legislatore, tesi a deflazionare il contenzioso civile e condominiale, giunto a livelli di assoluta insostenibilità, per il sistema giustizia, prospettano all’amministratore di condominio continue sfide interpretative, ponendolo in continuazione di fronte a nuovi istituti giuridici con cui confrontarsi.

Da ultimo la negoziazione assistita prevista e regolata dal Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132,  coordinato con la Legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162.

Secondo l’articolo 3° della citata norma: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di
pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita e’ condizione di procedibilita’ della domanda giudiziale”.

Quindi all’amministratore di condominio potrebbe essere recapitata da un terzo, o anche da un condomino, una nota avente ad oggetto un invito alla stipula di negoziazione assistita.

Quindi cosa fare, considerato il termine breve di decadenza previsto dalla norma (trenta giorni), appare opportuno che l’amministratore alla eventuale ricezione dell’invito si avvii senza indugio alla convocazione di un’assemblea condominiale straordinaria urgente, che, eventualmente deliberi la nomina di un avvocato e l’adesione alla richiesta se idonea agli interessi della collettività condominiale.