Ordinanza Collegiale Tribunale di Benevento – Revoca Ordinanza Sospensione Effetti Delibera Condominiale – Tribunale di Benevento – 10/01/2008

 IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

riunito in camera di consiglio e composto da:

Presidente

Giudice relatore

Giudice

sciogliendo la riserva assunta all’udienza dell’ 8.1.2008 sul reclamo proposto in data 24.10.07 dal CONDOMINIO XXXXXXX, in persona dell’amministratore pro t. nei confronti di XXXXXXX avverso il provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Benevento il 9.10.07, depositato il 10.10.07, nell’ambito del procedimento civile n. XXXXXX.

OSSERVA

Con il provvedimento reclamato ¨¨ stata sospesa l’esecuzione della deliberazione adottata dall’assemblea del condominio XXXXXX in data 30.1.07, nella parte in cui ¨¨ stato approvato il consuntivo e la ripartizione tra i condomini delle spese relative ai lavori straordinari effettuati al terrazzo e al piano secondo dell’immobile condominiale.

Nel ricorso depositato il 14.5.07 il condomino XXXXXXX ha eccepito la nullit¨¤ della menzionata delibera sotto svariati profili.

Il giudice di prime cure ha ritenuto assistita da adeguato fumus boni juris la tesi del ricorrente secondo cui la delibera sarebbe viziata per aver posto le spese di riparazione a carico dei condomini ai sensi dell’art. 1126 CC, pur essendo esse state provocate da difetti di progettazione §à costruzione dell’opera tollerati dal singolo proprietario.

Orbene – prescindendo da ogni considerazione in ordine a questo ed agli ulteriori aspetti del merito della vertenza – ai fini che qui interessano ¨¨ assorbente il rilievo che, secondo l’opinione preferibile, la sospensione dell’esecuzione della deliberazione impugnata ai sensi dell’art. 1137 CC pu¨° essere disposta solo quando, oltre al requisito del fumus boni juris, ricorra anche quello del periculum in mora, e cio¨¨ quando dall’esecuzione medesima possa derivare pregiudizio irreparabile §à quantomeno grave al ricorrente

Il periculum contribuisce ad integrare i gravi motivi necessari per sospendere, prima della definizione del giudizio di impugnazione, l’esecuzione delle deliberazioni adottate da organismi assembleari, e destinate a disciplinare la vita di enti complessi (quali associazioni, societ¨¤, condomini), per i quali occorre tener conto comparativamente dell’esigenza di regolare funzionamento dell’ente, e di quella di tutela degli interessi del singolo partecipante (cfr. arti. 23 e art. 2378 CC nella vecchia formulazione, nonch¨¦, in maniera pi¨´ chiara, la stessa norma nella formulazione introdotta con D.lgs. n. 6/03).

D’altra parte, anche in materia condominiale possono ipotizzarsi situazioni in cui l’esecuzione di una deliberazione ¨¨ idonea a ledere in modo serio e talvolta irreversibile gli interessi del singolo condomino, mentre, per contro, la sua sospensione, in attesa della definizione del giudizio impugnatorio, non arreca un significativo pregiudizio al condominio (si pensi ad esempio ad una delibera con cui venga decisa l’installazione di un ascensore in una specifica ubicazione). Ci¨° posto, nel caso in esame il condominio reclamante ha deciso, da tempo, l’esecuzione dei lavori per i quali ¨¨ stato approvato con la delibera impugnata il riparto della spesa per eliminare fenomeni di infiltrazione all’origine di danni alle propriet¨¤ individuali (cfr. delibere del 25.7.05 e del 14.7.06); risulta altres¨¬ che l’impresa cui il condominio ha affidato l’appalto li ha realizzati ed ¨¨ ora creditrice del relativo importo nei confronti del committente.

La quota degli oneri posta a carico del ricorrente in sede di riparto (in totale Euro 4.397,72) se non pu¨° definirsi in termini assoluti modesta, non ¨¨ neppure tanto cospicua da consentire di configurare, in mancanza di elementi di segno diverso, un pregiudizio grave o irreparabile per il resistente nel senso sopra precisato, mentre il condominio pu¨° trovarsi in difficolt¨¤ non adempiendo le obbligazioni assunte nei confronti dell’impresa appaltatrice, ovvero dovendo reperire altrimenti le risorse all’uopo necessarie.

Il pregiudizio di cui si discute, del resto, neppure ¨¨ stato allegato dal resistente – ingegnere libero professionista proprietario di svariati immobili – nell’invocare la sospensione della delibera impugnata.

Esso non ¨¨ ravvisabile, comunque, nella contemporanea pendenza dei giudizi promossi dal condominio reclamante per il pagamento delle quote di cui si discute, e nell’impossibilit¨¤ di ottenere in quella sede la sospensione dell’esecutivit¨¤ dei decreti ingiuntivi emessi (cfr. Cass. S.U. 4421/07), posto che il condomino, in caso di esito favorevole dell’impugnazione, pu¨° sempre far valere le sue ragioni o in sede esecutiva, ovvero in autonomo giudizio finalizzato alla ripetizione dell’indebito (cfr. Cass. 19519/05).

Alla luce di quanto esposto, il provvedimento impugnato va revocato.

Non ricorrono i presupposti di cui all’art. 89 CPC per la cancellazione delle espressioni contenute nella comparsa di costituzione del reclamato, di cui il reclamante si ¨¨ doluto, essendo esse funzionali a sostenere le tesi difensive del resistente, e non offensive per la controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale, decidendo sul reclamo di cui in epigrafe, cos¨¬ provvede:

1) In accoglimento del reclamo, revoca il provvedimento emesso dal Giudice del Tribunale di Benevento il 9.10.07, depositato il 10.10.07, nell’ambito del procedimento civile n.XXXXX;

2)Spese al definitivo

Benevento, 10.1.2008